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  • Tutela se il giudice ci ripensa

    Se interviene una pronuncia giurisprudenziale che riconosce il diritto al rimborso, i termini per questa richiesta decorrono dalla data della sentenza e non da quella del pagamento dell'imposta di cui si chiede la restituzione. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 22282, depositata il 26 ottobre 2011, che affronta per la prima volta la problematica dell'overruling nel diritto tributario, vale a dire delle conseguenze di una pronuncia che modifica un precedente orientamento normativo.

    La vicenda riguardava l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e il contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale corrisposto da una società in virtù di una normativa poi dichiarata illegittima dalla Corte europea. Si poneva così il problema se il termine di decadenza per la richiesta di rimborso dovesse decorrere dalla data di pagamento dell'imposta ovvero dalla (ben successiva) dichiarazione di illegittimità della disposizione decretata dalla Corte di Giustizia.

    La commissione tributaria – a cui il contribuente si era rivolto dopo il diniego dell'amministrazione per decorrenza del citato termine decadenziale – riconosceva solo in parte il diritto al rimborso e, segnatamente, per il periodo dal 30 novembre 2001 al 30 dicembre 2003. Escludeva invece il rimborso per il passato, in quanto, secondo il giudice tributario, si era ormai verificata la decadenza per il decorso del termine biennale, senza che potesse avere alcuna rilevanza la pronuncia della Corte di giustizia comunitaria del 25 settembre 2003 (C-437/01). È stato il ricorso per cassazione contro la decisione dei giudici di merito che ha portato alla sentenza della Corte depositata nei giorni scorsi. La Cassazione, in buona sostanza, ha dato ragione alla società ricorrente riconoscendo così che il termine per il diritto al rimborso doveva decorrere dal 25 settembre 2003 (data in cui la Corte di giustizia aveva dichiarato tali imposte non conformi al diritto comunitario) e non dalla data del pagamento.

    Soltanto con il deposito della sentenza, infatti, il contribuente era stato posto nella condizione di poter conoscere ed esercitare il diritto in questione. Sul punto i giudici di legittimità hanno precisato che non è possibile attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, con la conseguenza che essa non può rappresentare il parametro normativo per la verifica di validità dell'atto. Tuttavia hanno evidenziato che lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato rispetto alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'overruling. Ne consegue che in virtù del mutamento di interpretazione della disciplina, nel caso esaminato, la società non era incorsa in alcuna decadenza nel richiedere il rimborso di quanto già pagato, posto che il relativo termine decorreva dalla pronuncia della Corte di giustizia Cee del 25 settembre 2003.

    Va detto peraltro che la regola affermata dalla Cassazione trova un chiaro riconoscimento in due principi dell'ordinamento: l'articolo 2935 del Codice civile secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e gli articoli 24 e 111 della Costituzione relativi alla tutela effettiva e non simbolica, con la conseguenza che le questioni processuali assumono un carattere solo strumentale per garantire l'effettività del diritto di difesa.
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-01/tutela-giudice-ripensa-083422.shtml?uuid=AacDHjHE

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