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  • Rinvio di un mese per la Pec

    Non è una proroga, ma è come se lo fosse. Una circolare emanata ieri dal ministero dello Sviluppo economico (la 224402 del 25 novembre) invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre. E questa tolleranza, secondo il ministero, dovrebbe arrivare «almeno fino all'inizio del nuovo anno».
    Peraltro, nella circolare 3645/C del 3 novembre, lo stesso ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, «l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa».
    La circolare di ieri spiega che «sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull'«impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell'imminenza del termine (...), in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso».
    Nonostante la scadenza per la comunicazione dell'indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate, dunque, negli ultimi giorni disponibili, come testimoniano le 505.478 comunicazioni di indirizzo Pec arrivate alle Camere di commercio dal 1° al 21 novembre (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 novembre).
    Il ministero dello Sviluppo economico ritiene che sia impossibile individuare, per le società che non dovessero rispettare la scadenza (quelle già in regola al 21 novembre erano solo il 36,5%), «l'elemento soggettivo (dolo o colpa)» che in base all'articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l'assoggettamento alla sanzione amministrativa».
    Dunque, la circolare «rappresenta» alle Camere di commercio l'«opportunità», in questa prima fase di applicazione delle regole previste dal Dl 185/2008, per evitare contenzioso, di astenersi dall'applicare le sanzioni previste dal Codice civile «alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (...) entro il 29 novembre 2011».
    Quindi la circolare suggerisce alle Camere «ragionevolmente, almeno fino all'inizio del nuovo anno», di ritenere «in generale, come corretto adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data». Il ministero precisa che anche la semplice contestazione del ritardo alle singole società, contrasta, in questa situazione «generalizzata» di difficoltà, con le esigenze dell'economicità e del buon andamento dell'azione amministrativa «e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l'Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito».
    Secondo Paolo Angelucci, presidente di Assinform, l'Associazione nazionale delle aziende di Information technology attive sul mercato italiano, «il rinvio si può considerare un atto dovuto se si considera l'ingolfamento dei gestori in questi ultimi giorni. Però – precisa – l'importante è che questo mese in più non si trasformi in un anno o due, perché per noi la posta elettronica certificata è la pietra miliare del processo di dematerializzazione che serve a rendere più efficiente e meno burocratico il Paese».


    Le indicazioni del documento
    01 | LA SCADENZA
    Il Dl 185/08 ha stabilito l'obbligo, per le società costituite prima del 29 novembre 2008, di comunicare al Registro imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni, ovvero entro il 29 novembre 2011. Le imprese nate dopo il 29 novembre 2008 comunicano la propria Pec al momento dell'iscrizione nel Registro
    02| LA SANZIONE
    Per le società che non si adeguano all'obbligo di comunicare la Pec, è prevista, a carico del legale rappresentante, la sanzione da 103 a 1.032 euro fissata dal Codice civile per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro imprese (sanzione ridotta a un terzo se la registrazione avviene nei 30 giorni successivi al termine)
    03 | IL RINVIO
    Il ministero dello Sviluppo economico, con una circolare emanata ieri, invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione per le società che non rispettano il termine del 29 novembre, e a considerare effettuata «nei termini», anche la comunicazione dell'indirizzo Pec che avviene da qui all'inizio del nuovo anno. L'obiettivo è evitare contenziosi

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-26/rinvio-mese-081542.shtml?uuid=AaOoVnOE

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