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  • Il consulente tecnico è responsabile come il pm

    Il professionista, quando coadiuva il giudice penale, concorre nell'esercizio della funzione giudiziaria: questo il principio espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 30 dicembre 2011, n. 30786, esaltando ruolo e funzioni di un dottore commercialista chiamato a collaborare alle indagini preliminari di un procedimento penale.

    Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti che esigano specifiche competenze, può nominare consulenti (articolo 359, Codice di procedura penale): al consulente sono consentiti atti di indagine, alla presenza o per conto del pm. Il consulente ha il dovere della verità, ed è abilitato a svolgere un'attività tipica del pm: in altri termini, il consulente può effettuare quelle operazioni che il magistrato potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze volta a volta necessarie. In conseguenza, il consulente tecnico del pm concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari.
    A questo importante ruolo, corrispondono anche specifiche responsabilità, scaturenti dal rapporto di collaborazione. Le responsabilità rimangono ferme anche se il pm, con il quale il consulente collabora, può disattendere le valutazioni del professionista. In altri termini, anche se il magistrato non è vincolato dalle considerazioni del suo consulente, c'è un rapporto collaborazione che ha lo stesso spessore di un rapporto di servizio. Questo perché il professionista, chiamato dal pm come consulente, svolge attività che, altrimenti, avrebbero dovuto essere compiute dalla stessa pubblica amministrazione. In conseguenza di questo, gravano sul professionista-consulente le responsabilità proprie di chi ha un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. Anche se il consulente del pm non risponde del reato di falsa perizia o interpretazione (articolo 373, Codice penale), resta soggetto alle responsabilità previste dal Codice civile (articolo 64) e cioè sanzioni penali in caso di colpa grave, oltre all'obbligo di risarcire i danni causati alle parti.
    Tutti questi principi in tema di rapporto di servizio sono stati sottolineati con fermezza dalle Sezioni unite della Cassazione, con riferimento a un episodio che anni fa coinvolse in Piemonte un pm e alcuni consulenti, incaricati di verifiche tecniche inutili nei confronti di società di capitali, per un giro criminoso di circa 16 milioni di euro. La somma sarà ora recuperata dalla Corte dei conti con le stesse procedure che vengono adottate nei confronti dei dipendenti pubblici: osservano, infatti, le Sezioni unite che il giudice contabile non ha poteri limitati quando individua i soggetti obbligati a risarcire i danni alla comunità, e quindi ben può equiparare il rapporto che lega il consulente tecnico del pubblico ministero a un usuale rapporto di servizio tra dipendente e pubblica amministrazione.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-04/consulente-tecnico-responsabile-come-081804.shtml?uuid=AaBvYbaE

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