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  • La notifica dell'avviso a soggetto irreperibile può essere fatta presso l'albo comunale

    (Cassazione civile, Sentenza 16.3.2011 n. 6102)
    Quanto segue: Che B.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate di Aversa relativamente ad IRPEF ed ILOR per l'anno 1995; che la Commissione adita dichiarò inammissibile il ricorso per tardività; che l'appello proposto dal B. venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con sentenza depositata l'11 aprile 2005, osservò che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), il termine per la proposizione del ricorso - avvenuta il 1 aprile 2003 - decorreva dall'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso del deposito dell'atto nell'albo comunale, cioè, nella fattispecie, dal 27 dicembre 2002, ed era pertanto scaduto il 25 febbraio 2003; che avverso tale sentenza B.A. ed il coniuge R.E. propongono ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Che, con i due motivi formulati, con i quali denunciano rispettivamente "violazione dell'art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att." e "falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto ex art. 137 c.p.c.", nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti assumono che, ai sensi del citato art. 140, per il perfezionamento della notificazione occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla norma (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso del deposito e spedizione della raccomandata); che va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da R.E., la quale non è stata parte del giudizio di merito;

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