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  • Il parcheggio che disturba il vicino può essere penalmente rilevante: condomino condannato per violenza privata

    Attenzione a come parcheggiate! Il dispetto al vostro vicino di casa può costarvi caro; anche una condanna penale per violenza privata.

    Vediamo più da vicino perché.

    Tizio, querelato dal suo vicino Caio, è stato condannato perché si è rifiutato di rimuovere il proprio autoveicolo, parcheggiato in modo tale da impedire al querelante di entrare nel garage con la propria autovettura. La condanna in primo grado ha portato l’imputato all’appello. Nel giudizio di secondo grado la sentenza è stata confermata. In particolare la Corte d’appello ha evidenziato che “ il comportamento commissivo capace di integrare il reato in esame era quello consistito nell'avere parcheggiato in modo tale da ostruire l'ingresso al garage e che il dolo era insorto quando l'imputato aveva perseverato nel detto comportamento, una volta che era stato richiesto di rimuovere l'auto”.

    Da qui il ricorso per Cassazione che ha portato all’emissione della sentenza penale n. 603 del 12 gennaio 2012.

    In che cosa consiste il reato di violenza privata? Secondo l’art. 610 c.p.

    “ Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

    La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339”.

    La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, sulla base della propria giurisprudenza, ha ricordato che “ l'elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Rv. 246551; Massime precedenti Conformi: N. 1195 del 1998 Rv. 211230, N. 3403 del 2004 Rv. 228063) Si conviene anche sulla osservazione che quando la violenza privata sia configurata con riferimento ad un atto di violenza (in alternativa a quello della minaccia) tale violenza possa essere individuata in un'energia fisica esercitata, come detto, vuoi sulle persone o, in alternativa, anche sulle cose (Rv. 184195; Rv. 247757) e deve essere idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo” (Cass. 12 gennaio 2012 n. 603).

    Mai, ribadisce la Corte, il reato può configurarsi nel caso di condotta omissiva. L’omissione, aggiungiamo noi sintetizzando quanto scritto nella sentenza in esame, dev’essere assoluta. In sostanza l’imputato per andare assolto non deve aver mai fatto nulla. Nel caso di specie, però, quello che abbiamo chiamato, Tizio aveva parcheggiato in modo da intralciare il passaggio, specificando poi di non avere alcuna intenzione di rimuovere la sua autovettura. In conclusione, dice la Cassazione confermando la condanna, ” se è del tutto condivisibile che costituisca il reato in esame la condotta di chi effettui il parcheggio di un'autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso (Rv. 234458 ; Massime precedenti Conformi: N. 4093 del 1981 Rv. 148695, N. 2545 del 1985 Rv. 168350, N. 10834 del 1988 Rv. 179650, N. 40983 del 2005 Rv. 232459), sarebbe irragionevole non ritenere reato anche soltanto la seconda parte della condotta appena descritta nella quale la costrizione, con violenza, della altrui volontà è determinata dal mantenimento della vettura nella posizione irregolare in cui è stata messa dallo stesso agente: mantenimento capace di determinare la costrizione psicologica della persona offesa né più e né meno dell'intenzionale parcheggio ostruttivo” (Cass. 12 gennaio 2012 n. 603).
    http://www.condominioweb.com/condominio/articolo919.ashx

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