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  • Legale infedele se consiglia la frode

    Commette il reato di infedele patrocinio l'avvocato che consiglia al proprio cliente, indagato per bancarotta fraudolenta e frode fiscale, di presentare una dichiarazione fraudolenta ai fini dell'Iva, per non ingenerare sospetti rispetto alle precedenti dichiarazioni già presentate pure fraudolenti. A nulla rilevando la consapevolezza del cliente nel sottoscrivere la dichiarazione.
    A chiarirlo è la Corte di cassazione, sezione VI penale con la sentenza 6703, depositata il 20 febbraio 2012.
    I fatti: un avvocato veniva condannato a un anno di reclusione e 516 euro di multa perché ritenuto responsabile del reato di patrocinio infedele. Più in dettaglio, il legale aveva consigliato al proprio assistito, costituitosi poi parte civile nel processo, di continuare a presentare una dichiarazione Iva non veritiera per l'anno di imposta 2004 che riportava, tra i costi, fatture per operazioni inesistenti e ciò al fine di non rendere evidenti le infedeltà delle precedenti dichiarazioni che avrebbero, di fatto, comportato una sorta di confessione indiretta.

    Secondo la ricostruzione della Corte d'appello, il legale aveva così istigato il proprio cliente a commettere il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture (articolo 2 del Dlgs 74/2000).
    Tale condotta, sempre secondo il giudice di appello, configurava per l'avvocato violazione al Codice deontologico e, avendo cagionato un danno al cliente, anche il reato di infedele patrocinio, previsto e punito dall'articolo 380 del Codice penale.
    Il professionista ricorreva per Cassazione, lamentando, tra l'altro, che la sentenza aveva del tutto ignorato la consapevolezza del contribuente di presentare una dichiarazione fraudolenta e la decisione di inoltrare una dichiarazione non veritiera era stata consapevolmente condivisa dal cliente.
    Inoltre, non era stato interpretata in modo corretto la norma di cui all'articolo 380 del Codice penale la quale richiede un nocumento del cliente dalla condotta del difensore che, nella specie, non vi era stato.
    Si ricorda a questo proposito che l'articolo 380 del Codice penale prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa non inferiore a 516 euro in capo al patrocinatore o al consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria.
    documenti

    Qualora il fatto, come nella specie, venga commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena della reclusione superiore a cinque anni, si applica nei confronti del patrocinatore o del consulente la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a 1.032 euro.
    La Corte di cassazione non ha condiviso le tesi difensive e, in particolare, sulla rilevanza penale del consiglio dato al proprio cliente ha ritenuto di svolgere alcuni approfondimenti.
    Secondo i giudici di legittimità, l'obbligo dell'avvocato di difendere il proprio assistito incontra il limite dell'osservanza della legge.
    Lo stesso Codice deontologico forense prevede che l'assistenza deve esser condotta nel miglior modo possibile, ma nel limite del mandato ricevuto, e, soprattutto, nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

    Ne consegue che correttamente, secondo la Suprema corte, il giudice di appello ha ritenuto che la condotta del professionista si è tradotta in un'istigazione a presentare una dichiarazione fraudolenta Iva, realizzando, peraltro, un nocumento al cliente, il quale ha così commesso anche il reato previsto dal Dlgs 74/2000, articolo 2.
    Non esclude, infine, la sussistenza del reato il sostanziale consenso che il cliente ha dato al suo avvocato sottoscrivendo la dichiarazione in base alle indicazioni del legale stesso.
    Il consenso, infatti, concludono i giudici di legittimità, deve ritenersi privo di rilevanza e inidoneo a escludere il reato in questione, in quanto il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto ma il dovere professionale.

    IL CODICE PENALE

    Articolo 380. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.
    La pena è aumentata:
    1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
    2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
    Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-02-21/legale-infedele-consiglia-frode-095233.shtml?uuid=Aa7F36uE

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