Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Mediazione civile e commerciale: procura e mandato nella difesa. Inefficacia del mandato a margine della memoria difensiva

    Il rilascio della procura ha lo scopo di fornire alle controparti e al terzo (Magistrato o Mediatore) la certezza della riferibilità degli atti difensivi al titolare della posizione. Tale risultato può essere realizzato solo attraverso strumenti facenti prova fino a querela di falso. L’avvocato è sprovvisto del potere certificatorio tranne che nel caso che debba autenticare la sottoscrizione del cliente in uno degli atti difensivi giuridici stabiliti dall’art. 83 c.p.c.
    Dal che si deve dedurre, senza possibilità di smentita, che il mandato a un avvocato non abbia validità nei confronti dei terzi (altre parti e Organismo di Mediazione) se non accompagnato da relativa procura notarile speciale o generale.
    Una memoria, una lettera, che contenga la delega “autenticata” dal legale, non ha nessun valore verso terzi perché chiaramente la procedura di mediazione non è un procedimento giudiziario.
    Probabilmente il legislatore potrà concedere anche per categorie, pensiamo ad avvocati, commercialisti, notai, il potere di rappresentare e difendere nella mediazione con l’ “ autentica”, ma oggi non è così.
    Riteniamo che la presenza del difensore con la parte, che gli dà mandato nel primo incontro della procedura di mediazione, risolva per l’occasione e per le future attività il problema; le parti, infatti, vengono sempre identificate con i loro documenti dal mediatore.
    Un giudizioso mediatore userà la verbalizzazione di concessione del mandato in tutta la procedura.
    L’avvocato può anche assumere la difesa ai sensi dell’art. 1717 c.c., rispondendo pienamente non solo ai terzi, ma anche al mandatario, se le altre parti accetteranno tale rappresentanza. Il professionista, però, risponderà della sua prestazione non solo professionale e, se andrà oltre le istruzioni o commetterà errori di qualsiasi natura, anche in concreto dei termini della conciliazione.
    A conferma: si può pensare a un’istanza di conciliazione firmata da un avvocato con una procura a margine dell’atto?
    Per quanto riguarda la rappresentanza della parte si applicano evidentemente le stesse considerazioni. La procura, quindi, allo stato dovrà essere notarile speciale o generale con la piena disposizione del diritto in trattazione.
    Si auspica che le Compagnie di Assicurazione e le Aziende con rilevanti contenziosi si organizzino in attesa di novità legislative, o predispongano team, che si occupino della mediazione con pieni poteri.
    http://www.mediazionegestmed.it/news-mediazione/114-mediazione-civile-e-commerciale-procura-e-mandato-nella-difesa-inefficacia-del-mandato-a-margine-della-memoria-difensiva-.html

0 comments:

Leave a Reply