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  • Sospensiva dal giudice tributario d'appello

    Nel ricorso per Cassazione si applica l'istituto della sospensiva che può essere disposta, verificandosi i presupposti, dalla commissione regionale.
    A precisarlo è la Corte di cassazione con sentenza n. 2845 depositata il 24 febbraio che, per la prima volta, applica i principi enunciati dalla Corte costituzionale in una recente ordinanza. La specifica pronuncia trae origine dalla richiesta di censura dell'amministrazione finanziaria alla decisione della commissione regionale di sospendere la propria sentenza che peraltro aveva avallato, nel merito, la tesi dell'ufficio.
    L'articolo 49 del Dlgs 546/1992 prevede che nel processo tributario si applicano determinate disposizioni del codice di procedura civile con l'esclusione dell'articolo 337. Questa norma dispone, fermo restando il principio generale dell'esecuzione della sentenza anche se impugnata, che a determinate condizioni è possibile sospendere sia la sentenza di primo grado, sia quella di secondo grado.
    Dai citati richiami normativi si era diffusa la convinzione, almeno in molti giudici di merito, dell'impossibilità nel rito tributario di ottenere la sospensiva in presenza di una sentenza. Ne è conseguito, negli anni, che la tutela cautelare è rimasta circoscritta fino al giudizio di primo grado. Tuttavia la Consulta, con l'ordinanza nr. 217 del 17/6/2010, ha chiarito che occorre operare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma. E ha concluso che non può essere esclusa la spendibilità dell'esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione. Tale pronuncia sin dal primo momento è apparsa particolarmente importante: essa, innanzitutto, può estendersi anche alle sentenze di primo grado, e non solo a quelle di secondo grado.
    L'amministrazione finanziaria, ha invece sempre ritenuto inapplicabile al processo tributario l'articolo 373 cpc. Alcune commissioni regionali come del resto nel caso oggetto della sentenza della Cassazione, invece, hanno recentemente proceduto a concedere la sospensione di sentenze sia di primo grado, sia di appello, in presenza, ovviamente dei prescritti requisiti.
    Ora tale operato viene definitivamente confermato dalla Corte di cassazione che rileva proprio il conforme orientamento della Consulta.
    Secondo i giudici di legittimità in particolare al ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile per il quale il giudice che ha pronunciato sentenza, può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare danno grave ed irreparabile, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
    L'interesse erariale alla riscossione delle imposte impone, sottolineano i giudici di legittimità, che siano valutati con rigore i requisiti del fumus e del periculum in mora.
    Vi é ora da sperare, in considerazione dell'orientamento espresso sia dalla Corte costituzionale, sia dalla Cassazione, che l'amministrazione finanziaria non ritenga più inapplicabile, al processo tributario, la ripetuta norma prevista dal codice di procedura civile e, conseguentemente, non si opponga, sempre e comunque, a qualunque richiesta di sospensiva avanzata dal contribuente. Anche per la difficile situazione economica che obiettivamente pregiudizievole per le imprese versare imposte e sanzioni per pretese erariali che all'esito del successivo grado di giudizio potrebbero anche risultare infondate.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-02-25/sospensiva-giudice-tributario-appello-081855.shtml?uuid=AaD1iSxE

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