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  • Condominio - Mediazione obbligatoria al via dal 21 marzo

    Dal 21 marzo anche il singolo condomino dovrà confrontarsi con il nuovo procedimento della mediazione, che diventa obbligatoria anche in materia condominiale (vedi la Guida dedicata all'interno del Sole 24 Ore del Lunedì del 5 marzo e la guida online all'indirizzo www.ilsole24ore.com/mediazioneliti).

    Prima di iniziare qualsiasi causa, contro il condominio o nei confronti del vicino di casa, il condomino dovrà almeno provare a risolvere la controversia con l'aiuto del mediatore, di una persona cioè il cui primario compito è quello di tentare di portare le parti verso un accordo bonario.

    Si tratta di una procedura semplice (vedi scheda in pagina), per il cui svolgimento non sono necessarie particolari formalità e che dunque può essere svolta anche senza l'assistenza dell'avvocato. È sufficiente infatti il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione, da comunicarsi alla controparte unitamente alla data del primo incontro davanti al mediatore che ‐ a libera scelta del ricorrente ‐ è ritenuto più idoneo per valutare la tematica del caso.

    L'avvocato, nel caso venga interpellato per il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa nel giudizio ordinario, è obbligato a informare il condomino-cliente dell'obbligo di avvalersi della mediazione; a riprova, deve far sottoscrivere apposita 'informativa' da allegare all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

    Una volta davanti al mediatore, spetta alle parti decidere se conciliare o meno l'insorta controversia, e con essa eventualmente tutte le altre possibili questioni con questa anche non direttamente collegate. Le parti possono decidere di accettare una proposta formulata dal mediatore oppure predisporre un diverso accordo che, una volta omologato dal Tribunale, avrà la stessa efficacia di una sentenza.

    Il problema si pone quando il condominio si rivolge all'organismo di mediazione per dare il via al relativo procedimento oppure quando sia chiamato a difendersi su istanza di un condomino o di un terzo.


    L'amministratore, come è noto, rappresenta il condominio, talché, così come succede nei giudizi ordinari, spetta a lui comparire davanti al mediatore per esporre le ragioni del condominio e per accettare o meno di conciliare la vertenza. Sempre in analogia con il giudizio ordinario ‐ dove non è impedito al singolo condomino di intervenire volontariamente nella causa in cui già è presente il condominio, proprio al fine di supportare le ragioni di costui oppure per fare valere un suo diritto autonomo ‐ anche nel procedimento di mediazione deve riconoscersi la possibilità al singolo condomino di partecipare alle udienze davanti al mediatore. Lo può fare sia come semplice condomino, in quanto comunque considerato 'al pari' del condominio (nel qual caso dovrà semplicemente limitarsi a presenziare e semmai a relazionarsi con il solo amministratore), e sia come 'autonoma parte' che interviene volontariamente nel procedimento di mediazione in adesione delle domande e difese formulate dal condominio o per fare valere le sue personali eccezioni.

    Ciò renderà peraltro più agevole e 'morbido' il compito dell'amministratore di fronte a una eventuale proposta conciliativa che il mediatore formulerà alle parti. Questi lo potrà supportare quando tale proposta verrà illustrata dall'amministratore in assemblea per l'approvazione, stante il suo dovere di informare i condomini sul probabile insorgere, in difetto di un accordo conciliativo, di una controversia.

    http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2012-03-07/mediazione-obbligatoria-marzo-182827.php?uuid=AbqGHA4E

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