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  • Il giudice non dovrebbe sostituirsi al legislatore

    La recente sentenza della Corte di cassazione (31 gennaio 2012, n. 1411) – illustrata sul Sole 24 Ore del 27 febbraio – dovrebbe aver concluso il tormentato percorso applicativo della nuova disposizione del collegato lavoro (articolo 32, commi 5-7 della legge 183/2010) che, in aggiunta alla conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, ha fissato un tetto massimo (12 mensilità) alla misura del risarcimento del danno da liquidare al lavoratore assunto a termine illegittimamente.
    La norma aveva, dapprima, suscitato dubbi in ordine alla sua legittimità costituzionale. Dubbi, però, fugati dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 303 del 2011) cha aveva anche fornito la corretta interpretazione di tale disposizione nel senso che il danno – nella misura forfettizzata fissata dal legislatore – andava a coprire, in modo esaustivo, il periodo cosiddetto "intermedio", cioè quello intercorrente tra la scadenza del termine e la data di pronunzia della sentenza che, accertandone la nullità, converte il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    Questa interpretazione non veniva, però, recepita da alcuni giudici di merito (la Corte d'Appello di Roma e Torino, il Tribunale di Napoli) che, non avendo ottenuto dalla Corte costituzionale l'agognata pronunzia d'illegittimità, hanno elaborato un'improbabile interpretazione che finiva per sovvertire il significato della modifica legislativa del 2010.
    Secondo questi giudici la misura del danno, anziché subire il ridimensionamento voluto dal legislatore, veniva addirittura incrementata in quanto il risarcimento forfettizzato (stabilito dal collegato lavoro) si andava ad aggiungere e non a sostituire a quello calcolato secondo il regime preesistente.
    Una vicenda emblematica della nostra giurisprudenza del lavoro che, in alcuni casi, pretende di farsi legislatore generando quelle incertezze applicative che sono la conseguenza di ciò che può accadere quando si deraglia dalla ripartizione costituzionale dei poteri che assegna al legislatore la formulazione delle norme, alla Corte costituzionale la verifica della loro legittimità costituzionale e alla Cassazione l'uniformità della loro interpretazione.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-03-01/giudice-dovrebbe-sostituirsi-legislatore-064052.shtml?uuid=AaDni7zE

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