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  • Affido condiviso, se la vita del minore diventa un incubo la potestà torna alla madre

    Suona come un monito per tutti quei genitori separati che non sanno smettere di farsi la guerra attraverso i figli, la sentenza con cui oggi la Cassazione ha riconosciuto come legittima la misura della revoca dell'affidamento condiviso perché l'assenza di dialogo e il continuo disaccordo tra mamma e papà si traducevano in uno stress dannoso per la salute della figlia.

    Un incubo per la figlia
    Due turni a scuola, due sport diversi, perché diversi erano le preferenze dei genitori, e addirittura due diete, danno la misura di come uno strumento nato per il bene dei minori possa trasformarsi in un vero e proprio incubo per i figli. La Cassazione però ha detto basta e con la sentenza 5108/2012 (si legga il testo su l sito di Guida al diritto), bocciando il ricorso del padre, ha confermato la revoca dell'affidamento congiunto disposto dalla Corte d'appello di Roma, attribuendo alla sola madre la potestà di una bambina residente nella capitale e regolando il diritto alla frequentazione del padre.

    Il dramma dei padri senza casa
    Ha scelto dunque il male minore la Suprema corte, anche alla luce del fatto che la bambina «si sentiva bene, serena ed accolta» con la madre, mentre avvertiva un certo "disagio" con il padre anche perché «privo di abitazione e costretto all'ospitalità da parenti e amici». Così, come accertato dalla Ctu, «dopo una giornata di scuola e l'attività sportiva» la minore preferiva ritornare a casa propria anziché «andare ancora in giro». Un passaggio della sentenza da cui viene fuori ancora una volta la situazione di estrema difficoltà economica dei padri costretti a lasciare la casa coniugale, raccontata proprio in queste settimane al cinema "amaramente" dal successo di Verdone: "Posti in piedi in paradiso". Un film che appunto narra la storia di tre estranei costretti a dividere l'appartamento per sbarcare il lunario.

    Il precipitare degli eventi
    Da un certo punto in poi i due genitori avevano iniziato a non parlarsi più, decidendo «autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e persino due diete alimentari». Il tutto ovviamente, come accertato dalla perizia disposta dal tribunale, era vissuto "molto male" dalla minore «in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica». Inutile, dunque, il ricorso del padre volto a dimostrare che l'affido esclusivo alla madre avrebbe dato vita a «immancabili atti di prevaricazione del genitore affidatario».

    Il danno alla salute della minore
    Per Piazza Cavour, dunque, il provvedimento è legittimo alla luce del fatto che «l'affido condiviso si era dimostrato nocivo alla minore e possibile fonte di future patologie per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e tensione» e dunque «irreprensibilmente» aveva concluso che fosse «pregiudizievoli al suo interesse».
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-03-29/affido-condiviso-vita-minore-174126.shtml?uuid=AbNnWyFF

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