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  • Equitalia cancella a sue spese l'ipoteca iscritta sugli immobili del contribuente per crediti sotto gli 8 mila euro

    Nuova condanna per l'agente della riscossione: il limite minimo posto dal Dpr 602/73 vale anche per la garanzia reale che prelude all'espropriazione Ci risiamo: Equitalia nuovamente condannata per l'illegittima iscrizione di ipoteche sugli immobili dei contribuenti per crediti complessivi sotto gli 8 mila euro. Bocciata l'interpretazione dell'agente della riscossione secondo cui il Dpr 602/73 non disporrebbe alcun limite di valore per l'iscrizione della garanzia reale. È quanto emerge dalla sentenza 5191/12, pubblicata dalla terza sezione civile del giudice di pace di Roma. Entro sessanta giorni Equitalia Gerit dovrà cancellare a sue spese le ipoteche iscritte sugli immobili del contribuente moroso, bersagliato da ben dodici cartelle esattoriali (la vicenda è stata seguita dal Codici, centro per i diritti del cittadino). Il Comune di Roma si chiama fuori: è il concessionario il dominus dell'esecuzione. E in effetti il ricorso del contribuente è fondato: va dichiarata nulla l'iscrizione disposta per il recupero di poco più di 5 mila euro, mentre è fissato a 8 mila il limite minimo di cui all'articolo 77 del Dpr 602/73. Inutile, per l'agente della riscossione, eccepire che il tetto non varrebbe per l'ipoteca che, invece, in quanto atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, risulta soggetto allo stesso limite previsto per quest'ultima. A Equitalia non resta che pagare le spese di lite (cfr. anche gli articoli "Ipoteca illegittima, Equitalia rifonde al contribuente deprezzamento della casa e danno all'immagine" e "Equitalia non può iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili con l'espropriazione immobiliare", rispettivamente negli arretrati del 17 e 12 aprile 2012). www.cassazione.net

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