ORGANIZZAZIONE CENTRO STUDI POLIBIO
ISCRIZIONI APERTE (A NUMERO CHIUSO)
Calendario:
Calendario:
18 Giugno 2013
dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (Martedì)
19 Giugno 2013 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (Mercoledì)
20 Giugno 2013 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (Giovedì)
21 Giugno 2013 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (Venerdì)
Via di Santa Prisca, 8 - Aventino c/o Istituto Pio IX
(100 mt stazione metro 2 Circo Massimo)
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21 Giugno 2013 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (Venerdì)
Via di Santa Prisca, 8 - Aventino c/o Istituto Pio IX
(100 mt stazione metro 2 Circo Massimo)
Sede:
Roma : Via di Santa Prisca, 8 - Aventino
(100 mt stazione metro Circo Massimo) c/o Istituto Pio IX
MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE
Programma secondo la nuova normativa: 1.Comunione e condominio (significato, costituzione, scioglimento, norme di riferimento, parti e impianti comuni)
2. L’Amministratore (nomina, revoca, requisiti, soggetto fiscale, compiti, rappresentanza, responsabilità, riscossioni quote, retribuzione)
3 Assemblea di condominio (convocazione, costituzione, svolgimento, redazione verbale,presidente e segretario, deleghe, maggioranza richiesta, delibere nulle e annullabili, impugnazioni)
4. Bilancio di condominio ( Bilancio preventivo e consuntivo, loro redazione, libro giornale e libro mastro, contabilità di condominio, documentazione di condominio)
5. Ripartizione spese (criteri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripartizione inquilino/proprietario, lastrici solari, spese scale e tutte le singole fattispecie)
6 Tabelle millesimali e regolamento di condominio (approvazione, criteri, coefficienti, revisione, modifica, contenuti)
7. Adempimenti fiscali (codice fiscale, 770, F24, quadro AC e comunicazione anagrafe tributaria, ristrutturazione edilizia e tecnica delle comunicazioni da inviare)
8. Impianti di condominio (verifica, controlli, adeguamento, prevenzione incendi, assicurazione)
9. Ristrutturazioni dello stabile (cantieri temporanei e mobili, ruolo dell’amministratore, redazione contratto di appalto)
10 Leggi in materia condominiale: legge 46/90 e l’adeguamento dell’ascensore; legge 10/91 e il riscaldamento; legge 449/97 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni dei condomini;
11 Trattazione delle più importanti questioni e controversie pratiche (cortile e parcheggi, immissione fumi e rumori, decoro architettonico e facciata, antenne, ascensori, innovazioni
12 UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI;
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;
Linee guida CEN 14 del 2010.
13 Utilizzo software per la gestione condominio on line
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
dalle ore 10:00 alle ore 19:00
tel 06 95550541
info 338 4722823
info 331 9664545
Il pagamento può essere effettuato in segreteria o con bonifico intestato a: "Law and Economy - IBAN IT10 N030 5103 4030 0003 0550 134 Causale - Nome e Cognome e data del corso" La ricevuta del versamento inviata al fax 081 3606900 o a info@poolibio.it per confermare l'iscrizione.
Requisiti dell'amministratore di condominio
Legge 220/2012
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
«Art. 71-bis.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
CORSO PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ROMA 180 € - 18 Giugno 2013 - CORSO AMMINISTRATORE CONDOMINIO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO ROMA - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO - AMMINISTRATORI CONDOMINIO - LEGGE 220 DEL 2012 - L. 220/2012 - L.220-2012 -




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