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  • Lavoratori Circumvesuviana di Napoli vincono causa: li facevano lavorare nei festivi senza recuperare

    Il giudice può constatare il danno esistenziale, dovuto a usura psico-fisica, facendo ricorso alla presunzione, ovvero può partire dal fatto-base e, facendo leva sulle regole dell'esperienza, risalire al fatto-conseguenza, senza che siano le prove addotte a indicare che tra le due circostanze c'è un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale. È il principio fissato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisione 7/2013) trovatasi a dirimere un conflitto giurisprudenziale circa la natura del danno da riconoscere a lavoratori pubblici (in questo caso, della Circumvesuviana di Napoli) che hanno lavorato durante le festività senza vedersi riconosciuto il diritto al riposo compensativo. Principio a cui fa seguito l'altro, sempre espresso dal massimo consesso di Palazzo Spada, ovvero che la richiesta del lavoratore a seguito di danno per usura-psicofisica configura un natura risarcitoria e non retributiva, per cui la domanda si prescrive in dieci e non in cinque anni. documenti I dipendenti della Circumvesuviana La questione ha preso le mosse dal ricorso di alcuni dipendenti della Circumvesuviana di Napoli, i quali hanno chiesto ai giudici amministrativi di vedere riconosciuto il danno per aver, nell'arco di un periodo di anni, lavorato spesso, dietro richiesta dell'azienda, durante le festività. A fronte di tale impegno, ai dipendenti è sempre stata riconosciuta una maggiorazione della retribuzione, ma non il riposo compensativo. In primo grado il Tar ha accolto la tesi dei lavoratori e allora la società di trasporti ha deciso di proporre appello al Consiglio di Stato. Il fascicolo è arrivato sui tavoli della quinta sezione di Palazzo Spada, che ha constatato come sulla materia esistessero diversi orientamenti della giustizia amministrativa (in parte confortati da sentenze della Cassazione) e ha, pertanto, ritenuto di rinviare la questione all'Adunanza plenaria perché risolvesse il conflitto. Il giudice può colmare le lacune del ricorso Il primo nodo che l'Adunanza ha dovuto sciogliere è stato quello circa il potere del giudice di "supplire" a determinate lacune del ricorso. In altre parole, i legali dell'azienda facevano notare che nel ricorso dei dipendenti si parlava talvolta di danno biologico, che è fattispecie diversa dal danno esistenziale. La Plenaria ha, però, risposto che non c'era dubbio, dal tenore dei fatti esposti, che i lavoratori intendessero far valere il danno da usura-psicofisica. Per usare le parole della decisione: «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi». http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-04-20/provare-danno-esistenzialee-sufficiente-180609.shtml?uuid=Ab23m3oH

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