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Parcheggi a pagamento: la multa per grattino scaduto è inesistente!
Il tagliando del parcheggio (da alcuni chiamato anche “grattino”) è scaduto solo da pochi minuti e, prodigiosamente, un vigile è già pronto, da dietro l’angolo, a elevare la multa. Situazioni di “guerriglia urbana” che si ripetono quotidianamente. Ma, a quanto pare, questa sanzione è illegittima. O meglio, addirittura “inesistente” perché non prevista da nessuna norma. Infatti, l’infrazione relativa al grattino scaduto non può considerarsi come un illecito amministrativo, ma un inadempimento che, a tutto voler concedere, giustificherebbe il recupero del credito e non invece una sanzione. A renderlo noto sono lo stesso Ministero dei Trasporti e diversi Giudici di Pace (tra cui, da ultimo, il Giudice di Pace di Lecce) [1]. Tuttavia i Comuni ci “marciano” e, puntualmente, lasciano sul parabrezza del malcapitato automobilista una contravvenzione da 24,00 euro: un importo troppo basso per giustificare un ricorso al giudice di pace che, solo di tasse, ne costa ben 37,00. È vero che la parte che perde la causa – in questo caso l’amministrazione – deve poi rimborsare le spese del giudizio, ma in quanti sono riusciti a recuperare somme dalle disastrate casse dei nostri enti territoriali. Risultato: non resta che pagare al ricatto. Del resto, se non si paga e non si intende neanche fare la causa si rischia invece la cartella esattoriale, che non potrà essere più impugnata per i vizi del verbale. A ricorrere al giudice sarà, dunque, solo chi ne fa una questione di principio e che – di questi tempi – se lo può anche permettere. E non sono in molti. I Comuni hanno trovato un altro modo per finanziare le proprie casse. E sempre a danno del cittadino. http://www.laleggepertutti.it/27493_parcheggi-a-pagamento-la-multa-per-grattino-scaduto-e-inesistente
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