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Cassazione: opposizione a sanzione amministrativa e litisconsorzio necessario di ente riscossore ed ente impositore
Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 12385 del 21 Maggio 2013. In tema di sanzione amministrative spesso ente impositore (pubblica amministrazione) ed ente riscossore (sempre più spesso tale attività è svolta da enti privati). Convenuti in giudizio in ambito di opposizione a cartella esattoriale, tali enti sono sottoposti a litisconsorzio necessario. Nel caso in oggetto il privato ricorrente contesta omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada, con conseguente irregolarità di formazione del ruolo. La Suprema Corte individua la necessità di formazione del contraddittorio nei confronti di entrambi i soggetti, sia impositore che riscossore. Infatti "sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (...) l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore che ha emesso cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente". Di conseguenza la soccombenza e il pagamento delle spese processuali non possono essere interamente addebitabili all'ente impositore, avendo il soggetto riscossore pari interesse a resistere, anch'esso legittimato passivo di giudizio. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13617.asp
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