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  • L'assoluzione in sede penale non salva il dipendente dal licenziamento

    L'assoluzione in sede penale "perché il fatto non sussiste" non salva il dipendente dal licenziamento. Anche se i fatti addebitati risultano solo in parte confermati, il giudice civile può sempre procedere ad una valutazione complessiva della gravità del comportamento e trarne le conseguenze alla luce dei "doveri di correttezza e buona fede". Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza, 10959/2013, accogliendo il ricorso di un banca contro la sentenza di reintegro di un funzionario incaricato della riscossione, licenziato perché ritenuto colpevole di fornire suggerimenti ai debitori esecutati su come opporsi all'esecuzione minimizzandone i rischi. La Cassazione ha precisato infatti che "il giudizio di proporzionalità della sanzione da irrogare […] non si può basare sulla valutazione di singoli episodi ma deve riguardare la condotta tenuta dal lavoratore nei suo complesso, attraverso l'esame dei comportamenti estranei ed eccedenti rispetto ai compiti propri affidati al dipendente", in questo caso la notifica delle cartelle e l'esecuzione dei pignoramenti. Infondata, invece, l'eccezione della banca che sosteneva la carenza di interesse perché il dipendente aveva conseguito il diritto alla pensione. Secondo gli ermellini: "la peculiarità della tutela reintegratoria dell'articolo 18 dello Statuto, che comprende una ricostituzione dei rapporto ex tunc e determina una continuità giuridica del rapporto, con ripristino della posizione economica e contributiva del lavoratore illegittimamente licenziato, giustifica la persistenza dell'interesse" e ciò dunque anche "nelle ipotesi la effettiva ricostituzione del rapporto non sia più possibile". http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-09/lassoluzione-sede-penale-salva-163119.shtml?uuid=AbZC9PuH

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