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Spese di lite compensate con motivazione specifica
La compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità. Lo sostiene il tribunale di Cassino (giudice Eramo) con la sentenza 396/2013 del 7 maggio scorso. Il tribunale è stato adito in appello contro una pronuncia del giudice di pace che, pur avendo accolto la domanda dell'attore, ha compensato le spese del giudizio in base a «opportune ragioni» non espressamente indicate. Contro quella sentenza l'attore ha proposto appello per la modifica del solo capo delle spese, denunciando violazione degli articoli 91 e 92 del Codice di procedura civile. Il tribunale osserva che l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». Secondo il giudice d'appello, la scelta di ancorare la compensazione a «opportune ragioni» non specificate integra quindi una formula di stile che viola il precetto di legge. In accoglimento del ricorso, gli appellati sono dunque condannati al pagamento delle spese del primo grado e di quelle ulteriori del giudizio di impugnazione. Sui presupposti per la compensazione delle spese processuali, l'articolo 92 del Codice di procedura civile ha subito negli ultimi anni due modifiche. La disposizione originaria, infatti, la ammetteva in caso di soccombenza reciproca o se ricorrevano «giusti motivi». E la Corte suprema aveva sempre ritenuto che la compensazione, costituendo espressione di un potere discrezionale, fosse censurabile in sede di legittimità solo in caso di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure se la decisione del giudice di merito fosse accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche (Cassazione, sentenza 19161/2005). La legge 263/2005, nel tentativo di arginare le compensazioni prive di un'effettiva ragione, ha disposto che i giusti motivi devono essere «esplicitamente indicati nella motivazione». I giudici di legittimità hanno poi chiarito che tali motivi non possono essere tratti «dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa» (Cassazione 26987/2011). Così hanno escluso che quei motivi risiedano nel «valore assai esiguo della causa» oppure in ragioni di equità o nella peculiarità della fattispecie, pur consentendo al giudice d'appello di integrare anche d'ufficio la motivazione con cui il giudice di primo grado abbia compensato le spese (Cassazione 26083/2010). La disposizione attualmente in vigore – e applicata dal tribunale di Cassino – è stata introdotta dalla legge 69/2009 e mira a rendere assolutamente straordinaria la possibilità di compensare le spese di lite. Si tratta, comunque, di una norma che le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 2572/2012) hanno definito «elastica» in quanto il giudice di merito è chiamato a integrarne il contenuto per adeguarla a un determinato contesto storico-sociale o a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-27/spese-lite-compensate-motivazione-064803.shtml?uuid=Ab1nDazH
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