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Valore legale e probatorio alla copia informatica per immagine se nella relazione di notifica si dichiara la conformità all'originale
Valore legale e probatorio alla copia informatica per immagine se nella relazione di notifica si dichiara la conformità all'originale La dichiarazione dell'avvocato conta come quella del notaio. Il Cnf fa il punto sulle nuove regole del processo telematico in vigore dal 24 maggio Conto alla rovescia per il nuovo processo telematico, nel civile e nel penale: il Cnf fa il punto sulle nuove regole che entreranno in vigore venerdì 24 maggio (ripubblichiamo in allegato per comodità il Dm Giustizia 48/2013). Il Consiglio nazionale forense precisa che, grazie al restyling delle notifiche via Pec, le copie informatiche per immagine avranno valore legale se l'avvocato nella relazione di notifica dichiara la conformità all'atto originale. Funzione fidefaciente Il regolamento ha modificato il Dm 44/2011, riscrivendone l'articolo 18: il ministero della Giustizia, fanno capire in via del Governo Vecchio, si sforza di risolvere alcune questioni critiche poste dagli operatori del settore. Ecco, dunque, la principale novità segnalata dal Cnf: può acquisire efficacia probatoria, oltre che valore giuridico, anche la copia informatica per immagine di un atto nato su supporto analogico; la condizione è chi l'ha estratta inserisca nella relazione di notificazione della dichiarazione di conformità all'originale. Insomma: la dichiarazione dell'avvocato assume la stessa valenza della dichiarazione di un notaio o pubblico ufficiale. Il nuovo dm conferma che l'avvocato dovrà procedere ad effettuare la notifica in modalità telematica allegando al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici (comparse e memorie) privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche. Allegato separato Quanto alla procura alle liti, come anticipato, il nuovo articolo 18 la considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto viene notificato (cfr. "Processo telematico: la procura alle liti è in calce se in allegato separato alla Pec di notifica dell'atto", pubblicato il 10 maggio). http://www.telediritto.it/index.php/processo-telematico/item/54-valore-legale-e-probatorio-alla-copia-informatica-per-immagine
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