La Cassazione tutela estetica e decoro del condominio
Il condominio può ottenere la demolizione di
opere realizzate dal singolo proprietario qualora contrastino con il
decoro e l'aspetto dell'edificio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione
dando ragione ai condomini di uno stabile di Udine che avevano citato
in giudizio il proprietario dell'appartamento all'ultimo piano colpevole
di aver costruito sulla terrazza una struttura definita dagli stessi
ricorrenti esteticamente brutta.
La valorizzazione di un parametro
estetico, per valutare la legittimità dell'intervento del condomino,
costituisce un appiglio fondamentale per i ricorsi di simile natura. La
sentenza (Cassazione n.10048/2013) apre, infatti, nuove possibilità per
combattere opere non gradite anche quando l'edificio non sia sottoposto a
vincolo o classificato come immobile di pregio storico.
Come
specifica il testo della decisione, il singolo proprietario che voglia
eseguire interventi di sopraelevazione sul terrazzo o lastrico solare o
costruire nuove strutture rispetto a quelle già esistenti non deve solo
rispettare le norme condominiali, ma è obbligato a tenere conto sia
dell'aspetto architettonico sia del decoro architettonico dell'edificio.
«È vero – spiegano i giudici – che i due concetti esprimono due
fenomeni diversi, ma in qualche modo, come in questo caso, l'uno non può
prescindere dall'altro: trattasi infatti di un manufatto di discreta
volumetria che occupa gran parte dell'originario terrazzo dell'ultimo
piano, dunque ben visibile dall'esterno, che è stato aggiunto alla
preesistente costruzione con in qualche modo inevitabile alterazione
delle linee originarie dell'intero stabile».
Una soluzione, quella adottata dalla Corte,
che nel bilanciare gli interessi in gioco fa prevalere il principio
estetico difeso dai condomini sul diritto del singolo proprietario a
eseguire lavori nel rispetto delle norme di legge. Una posizione che
ricalca quanto stabilito per l'installazione dei condizionatori sulle
facciate dei palazzi, ammessa a patto che non danneggi il decoro
dell'edificio (Cassazione n. 1286/10). Allo stesso modo ogni manufatto
che cambi l'originario decoro anche soltanto di singoli elementi o punti
del fabbricato è da considerarsi a rischio demolizione.
Nel caso di Udine, i giudici di ultimo grado
hanno ritenuto impossibile scindere i concetti di decoro architettonico
e di aspetto architettonico, regolati rispettivamente dall'articolo
1120 e 1127 del codice civile. La precedente pronuncia in appello,
infatti, aveva invece dato ragione al proprietario sostenendo che
l'opera realizzata, pur alterando il decoro dell'edificio, ne avesse in
ogni caso rispettato lo stile architettonico. Un ragionamento che il
condominio aveva ritenuto del tutto illogico sostenendo che, se così
fosse, ogni singolo potrebbe far costruire opere brutte seppur
rispettose dello stile liberty piuttosto che neoclassico di un palazzo.
Posizione condivisa anche dalla Cassazione che ha ritenuto non
sostenibile il ragionamento, motivandolo con il concetto di disarmonia
estetica all'interno di uno stabile.
In particolare secondo i giudici
«la nozione di aspetto architettonico di cui all'art. 1127 c.c., non
coincide con quella di decoro di cui all'art. 1120 c.c. (che è più
restrittiva): l'intervento edificatorio quindi dev'essere decoroso
(rispetto allo stile dell'edificio), e non deve rappresentare comunque
una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da
pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la
fisionomia e la peculiarità impressa dal progettista». Stabilire quando
un manufatto o un'opera non rispetti tali parametri, tuttavia, rischia
di dare adito a pronunce caratterizzate da una forte impronta
soggettiva. Il rischio è che tali decisioni non possano dettare un
indirizzo obiettivo nella regolazione di un tema delicato come il
contemperamento del diritto di proprietà con le esigenze di rispetto
estetico di un edificio condominiale.
«È difficile definire la qualità
dell'architettura dal punto di vista estetico – spiega Enrico Milone,
architetto e presidente Centro Studi degli Architetti dell'Ordine di
Roma – Chi stabilisce, infatti, se un intervento rispetta il decoro e
l'aspetto di un edificio? A volte lo stravolgimento de parametri crea
esempi esteticamente apprezzabili, basti pensare al caso celebre
dell'architetto Mario Ridolfi che operò una sopraelevazione del villino
di Alatri modificando l'originario stile liberty». Non sempre però è
possibile conciliare genio e rispetto delle regole ed è il giudice che,
in ultima battuta, deve stabilire cosa possa considerarsi bello o
brutto. In casi come quello in esame, i condomini che vogliano
ricorrere in giudizio dovrebbero affidarsi a un esperto o ad un
progettista capace di valutare eventuali incongruenze e storture
stilistiche. Meglio ancora, spiegano gli esperti, rivolgersi a un
progettista già durante la fase dei lavori per opere stilisticamente
discutibili.
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2013-06-26/cassazione-tutela-estetica-decoro-162759.php?uuid=AbU4Hi8H
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