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  • Non è reato l'affitto a un clandestino

    Non è reato l'affitto della casa a un clandestino. La prima Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 26457 depositata ieri, ha assolto un imputato perché la concessione di un alloggio ad una persona in condizione irregolare non costituisce reato, a meno che non sia praticato un canone d'affitto esorbitante rispetto a quello normalmente praticato alle persone regolari. Quindi non deve essere evidente, dal comportamento del soggetto ritenuto responsabile, che egli stia approfittando della condizione di illegalità dello straniero e, quindi, favorendo volontariamente e dolosamente la sua presenza irregolare sul territorio italiano (si veda anche Cassazione penale, sentenza 46070/2003). L'articolo 12, comma 5-bis, del Dlgs 286/1998, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni colui che affitta un immobile ad un cittadino straniero sprovvisto del permesso di soggiorno. La sentenza irrevocabile di condanna comporta, altresì, la confisca dell'appartamento, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Una decisione di colpevolezza è subordinata, pertanto, all'accertamento della sussistenza del dolo specifico. Una cosa che non appare configurabile nel caso in questione, in cui non è emersa la finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero. Infine, l'articolo 7 del Testo unico prescrive soltanto di denunciare l'ospitalità data allo straniero all'autorità locale di pubblica sicurezza, ma tutto questo senza il minimo riguardo all'esistenza o meno di un regolare permesso di soggiorno per qualsiasi motivo. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-06-19/reato-affitto-clandestino-064527.shtml?uuid=Abk1WH6H

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