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  • Il figlio preso a schiaffi va risarcito (Cassazione penale sez. V, sentenza 10 ottobre 2012 n. 45859 )

    Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Torino del 04/10/2010, si riteneva la penale responsabilità di O.C. e della di lui convivente S.M. per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso il (OMISSIS), e del solo O.C. per il reato di cui all'art. 581 cod. pen., commesso il (OMISSIS). Entrambi i reati vedono quale parte offesa O.E., figlia sedicenne di O.C. e della moglie divorziata di quest'ultimo, e sono contestati come avvenuti nell'abitazione in (OMISSIS) degli imputati, ove la parte offesa trascorreva una settimana su due, segnatamente per l'episodio del (OMISSIS) nell'aver la S. lanciato un cucchiaio contro O.E., afferrato quest'ultima per un piede facendola cadere a terra dal letto in cui la stessa si trovava e colpito la ragazza con un calcio al collo, e nell'aver O.C. afferrato O.E. per i capelli colpendola con sei schiaffi, entrambi così cagionandole contusioni ed ecchimosi al volto, al collo ed alla spalla; e per l'episodio del (OMISSIS) nell'aver O.C. afferrato per un braccio e schiaffeggiato la figlia. Gli imputati venivano condannati alle rispettive pene di Euro 750 ed Euro 600, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Gli imputati ricorrenti deducono i seguenti motivi. 2.1. Difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità della S.. La ricorrente lamenta omessa valutazione dell'aver l'imputata afferrato la gamba della persona offesa solo in quanto quest'ultima, rimproverata per aver fumato, scalciava nei di lei confronti, agendo pertanto senza alcun intento aggressivo e comunque a scopo di difesa. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento nei fatti della scriminante dell'esercizio dello jus corrigendi. I ricorrenti ravvisano tale causa di giustificazione per l'episodio del (OMISSIS) nell'essere O. C. intervenuto dopo aver visto la figlia scalciare verso la S., esercitando una modesta violenza fisica con finalità correttive della condotta arrogante e disobbediente della persona offesa, e per l'episodio del successivo (OMISSIS) nell'aver l'imputato reagito al comportamento della figlia, la quale era entrata nell'abitazione del padre per riprendere dei telefoni cellulari che le erano stati sequestrati a causa del suo scarso rendimento scolastico.... - http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-figlio-preso-a-schiaffi-va-risarcito/6220#sthash.HjdIg5Ck.dpuf

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