Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Intercettazioni con modalità a prova di privacy

    Intercettazioni blindate a tutela della privacy. Il Garante ha approvato un provvedimento che dovrà essere pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» (da quella data le Procure avranno 18 mesi a disposizione per adottare le misure necessarie) con il quale si sollecita agli uffici del pubblico ministero l'innalzamento della protezione dei dati personali raccolti e usati nel corso delle intercettazioni. Il provvedimento rappresenta l'esito di un'indagine conoscitiva condotta sul territorio, presso alcune Procure di media dimensione (Bologna, Catanzaro, Potenza, Perugia e Venezia), che ha messo in luce un quadro assai disomogeneo di garanzie e che ha indotto l'Autorità a predisporre un pacchetto di interventi da attuare. Nel dettaglio, nelle sale d'ascolto delle Procure, nei locali dove vengono custoditi i server per la registrazione dei flussi telefonici o telematici intercettati e in quelli in cui sono installati i terminali per la ricezione di questi flussi, l'accesso sarà possibile solo tramite badge individuali nominalmente assegnati o dispositivi biometrici. Gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale tecnico adibito alle operazioni di manutenzione o a interventi tecnici dovrà essere autorizzato dalla Procura. Al personale tecnico dovrà comunque essere consentito l'accesso solo a dati, informazioni e documenti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione. Dovrà essere prevista l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso. L'accesso di ciascun operatore, compresi gli amministratori di sistema, ai sistemi e ai server utilizzati nelle attività di intercettazione dovrà avvenire solo da postazioni abilitate ed effettuato da operatori autenticati tramite procedure rafforzate. Tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività di intercettazione (ascolto, consultazione, registrazione, duplicazione e archiviazione delle informazioni, trascrizione delle intercettazioni, manutenzione dei sistemi, distruzione delle registrazioni e dei supporti) dovranno essere annotate in registri informatici con tecniche che ne assicurino la inalterabilità. La masterizzazione e l'eventuale duplicazione dei contenuti delle intercettazioni dovranno essere effettuate solo se indispensabili e solo da personale abilitato. Le registrazioni trasferite su supporti rimovibili, per esempio cd, dovranno essere protette con tecniche crittografiche. I contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto dei supporti non dovranno contenere indicazioni che permettano a estranei di individuare l'oggetto dell'intercettazione. La trasmissione all'Autorità giudiziaria dei supporti e della documentazione cartacea, quali le trascrizioni del contenuto delle intercettazioni, dovrà avvenire esclusivamente mediante personale di polizia giudiziaria. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-25/intercettazioni-modalita-prova-privacy-064620.shtml?uuid=AbCRWGHI

0 comments:

Leave a Reply