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  • L'Antitrust all'offensiva contro il Consiglio forense

    L'Antitrust accende un faro sul Consiglio nazionale forense. E apre un'istruttoria destinata a concludersi entro ottobre per verificare se il Cnf ha messo in atto due distinte intese per limitare l'autonomia dei singoli avvocati nella determinazione dei compensi e nella ricerca di nuova clientela. Nel mirino dell'Antitrust, precisa una nota, una circolare sulle tariffe minime e un parere sui siti internet che propongono prestazioni professionali con compensi ridotti avrebbe limitato l'autonomia dei singoli professionisti. Nella ricostruzione del Autorità, il Cnf ha pubblicato alla voce «Tariffe» sul proprio sito istituzionale i decreti ministeriali 127/04 e 140/12 (sui parametri per la determinazione delle parcelle), accompagnati da una circolare del 2006, in cui si afferma che, a prescindere dagli interventi di liberalizzazione del 2006, continua a essere sanzionato deontologicamente il professionista che non rispetta i (livelli) minimi tariffari. Nella circolare si precisa infatti che, sebbene le tariffe minime non possano più ritenersi obbligatorie per legge, nulla impedisce che gli avvocati si accordino con le parti contraenti per l'utilizzo delle previste tariffe ministeriali. In ogni caso, il comportamento dell'avvocato che richiede un compenso inferiore al minimo tariffario può comunque essere sindacato sulla base degli articoli 5 e 43, punto II del codice deontologico forense Per l'Antitrust il contenuto della circolare «appare, pertanto, idoneo a limitare non solo la portata liberalizzatrice del Decreto Bersani, che esplicitamente aveva eliminato l'obbligatorietà delle tariffe fisse e minime, ma anche quella introdotta ad opera dell'articolo 3 del Dl 138/11 e dell'articolo 9 del Dl 1/12, che hanno abrogato la tariffa professionale tout court». Inoltre, il Cnf, nel parere n. 48/12, ritiene che l'utilizzo da parte degli avvocati di siti internet confligge con il divieto di accaparramento della clientela sancito dall'articolo 19 del codice deontologico forense. Il loro utilizzo comporterebbe, secondo il Cnf, lo svilimento della prestazione professionale da contratto d'opera intellettuale a questioni di prezzo e convenienza economica. Una posizione però che, per l'Antitrust limita sia gli avvocati, che non hanno a disposizione un importante canale di distribuzione dei servizi professionali e uno strumento per attrarre clientela, sia i consumatori che non avranno a disposizione una maggiore offerta a prezzi vantaggiosi. Secca la replica da parte del Consiglio nazionale forense, che sminuisce a evento rilevante sul piano «storico», ma non giuridico, la pubblicazione della circolare: è noto ormai a tutti, ricorda il Cnf, che il sistema tariffario non esiste più e che le tariffe minime, già non più vincolanti dal 2006, sono state abrogate del decreto Cresci-Italia. Quanto alla seconda osservazione, il Cnf sottolinea come le posizioni critiche dell'Antitrust sul codice deontologico forense sono note, senza però che siano mai approdate a sanzioni da parte dei giudici amministrativi. Nel merito, l'articolo 19 si limita a vietare l'intermediazione di agenzie e procacciatori per acquisire clienti; «non è una preclusione generale che impedisce agli avvocati di allargare la loro "quota di mercato" (a voler usare terminologia cara all'Agcm), ma solo di farlo tramite mezzi illeciti». http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-26/lantitrust-offensiva-contro-consiglio-084319.shtml?uuid=AbGMScHI

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