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  • Nello studio professionale il calo di lavoro giustifica il licenziamento della segretaria

    È possibile licenziare la segretaria se, a seguito della perdita di un importante cliente, lo studio legale vede ridursi il carico lavorativo. È questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16987 del 9 luglio 2013, con la quale è stato respinto il ricorso di una donna, R. L., che si era opposta al suo licenziamento. La donna, che lavorava come segretaria presso uno studio di avvocati, era stata licenziata nel 2005: sosteneva - e per questo si era rivolta alla Corte d'Appello di Napoli - che non risultavano "in alcun modo intellegibili" i motivi del recesso nella lettera di licenziamento. Secondo i giudici della Cassazione, però, "la dichiarazione di licenziamento quale atto recettizio di natura negoziale a contenuto patrimoniale, finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, è soggetta alle regole dettate per i contratti e quindi anche ai canoni interpretativi validi per questi ultimi, con la conseguenza che la sua motivazione in fatto è riservata all'interpretazione del giudice di merito". E, secondo la Corte territoriale, non era da ritenere generica l'indicazione dei motivi del recesso che avevano evidenziato il notevole calo di lavoro, già noto alla donna nella sua qualità di segretaria e come tale al corrente della perdita di un importante cliente dello studio, che aveva determinato la riduzione del carico di lavoro. In sostanza la corte territoriale aveva ritenuto "che proprio la sufficiente indicazione dei motivi del recesso rendesse superflua la comunicazione dei motivi già compiutamente contenuti nella comunicazione del licenziamento". Un altro discorso merita, invece, il fatto che nel corso del giudizio il datore di lavoro deve provare la funzionalità della scelta di licenziare la segretaria "a fronteggiare esigenze obiettive e non contingenti, rispetto alle quali sia preclusa ogni diversa collocazione della lavoratrice". I giudici hanno ricordato che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore. Su tale piano, secondo la Cassazione, "è stato ritenuto carente l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro ma ciò attiene alla fase processuale successiva all'intimazione del recesso", che va valutato quanto alla sua completezza formale dell'indicazione delle ragioni solo a tutela del principio di immodificabilità della contenstazione dei motivi del recesso. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-09/nello-studio-professionale-calo-162514.shtml?uuid=AbRI1gCI

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