Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Nuovo rinvio alla Consulta per la legge Pinto

    Un altro rinvio alla Corte costituzionale per la nuova legge Pinto, che riconosce un indennizzo ai cittadini coinvolti nei processi troppo lunghi. Ed è ancora la Corte d'appello di Bari – dopo l'ordinanza già trasmessa alla Consulta il 18 marzo scorso, che ha preceduto quella inviata l'8 aprile dalla Corte d'appello di Reggio Calabria – a sollevare dubbi di legittimità costituzionale su una novità introdotta dal decreto sviluppo (Dl 83/2012) nella legge 89/2001. Questa volta a finire al vaglio della Consulta è la disposizione (articolo 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge 89/2001) che riconosce l'indennizzo quando il reato si è prescritto non a causa di tecniche dilatorie usate dall'imputato. Infatti, sottolinea il giudice di Bari (consigliere Gaeta), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo va in una direzione diversa: esclude comunque l'indennizzo perché la prescrizione, di per sé, si traduce in un beneficio per il ricorrente, visto che cancella il reato. Nel dettaglio, la disposizione investita dai dubbi di costituzionalità è una delle cause di esclusione dell'indennizzo introdotte dal Dl sviluppo, che prevede che la riparazione non spetti quando il reato si è estinto per «intervenuta prescrizione» ma solo se «connessa a condotte dilatorie della parte». Questa disposizione ha codificato un principio consolidato, ribadito anche dalla Cassazione, con la sentenza 24376 del 2011: non può essere escluso l'indennizzo solo perché il reato si è prescritto, ma occorre verificare se la prescrizione è dipesa da tecniche dilatorie utilizzate dall'imputato o da strategie che sconfinano nell'abuso del diritto di difesa. La posizione, sottolinea però il giudice di Bari, è in contrasto con le modifiche introdotte alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la giurisprudenza della Corte. Il 1° giugno del 2010, si legge nell'ordinanza di rinvio alla Consulta, è infatti entrato in vigore il nuovo articolo 35, comma 3, lettera b), della Convenzione, che consente alla Corte di dichiarare irricevibile il ricorso quando chi lo presenta non ha subito alcun pregiudizio importante. E la Corte, applicando questa disposizione nella sentenza del 6 marzo 2012 «Gagliano Giorgi contro Italia» (ricorso 23563/07), ha escluso che l'eccessiva durata del processo penale avesse causato un pregiudizio importante e quindi indennizzabile a un imputato che, proprio a causa della durata, aveva beneficiato della prescrizione. Secondo la Corte d'appello di Bari, la novità introdotta dal Dl sviluppo sarebbe quindi in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, che impone all'Italia di rispettare, tra l'altro, i vincoli posti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ora, la parola spetta alla Consulta. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-10/nuovo-rinvio-consulta-legge-215430.shtml?uuid=Ab8SdADI

0 comments:

Leave a Reply