Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Approvato al Senato il testo del decreto Lavoro: le principali novità

    Nella seduta del 31 luglio il Senato ha esaminato e approvato il disegno di legge n. 890 di conversione in legge del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (meglio noto come decreto Lavoro), recante “primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. Il testo passerà adesso alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva. All’interno del decreto Lavoro sono contenute importanti misure per il rilancio dell’occupazione; particolarmente rilevante è la previsione di un bonus al versamento dei contributi per un massimo di 650 euro mensili per le nuove assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni senza impiego da almeno sei mesi. All’esito della discussione in Senato sono state apportate alla versione originaria del decreto alcune novità, seppure l’impianto complessivo del provvedimento non risulti stravolto. In primo luogo è stato approvato un emendamento all’art. 11 del decreto che prevede una garanzia dello Stato, a partire dal 2014, per i pagamenti arretrati della pubblica amministrazione; grazie a questa misura si stima che dovrebbero essere sbloccati circa 20-25 miliardi di euro, che andrebbero ad aggiungersi ai 40 già previsti per il risanamento dei debiti della PA. Ma le principali novità del testo approvato dal Senato sono relative, in particolare, all’articolo 7 del decreto, ai sensi del quale, per rendere più facile l’accesso ad alcune tipologie contrattuali, viene modificata la normativa in materia di contratto a tempo determinato, lavoro intermittente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto e lavoro accessorio: le modifiche più rilevanti riguardano i contratti a termine e quelli di lavoro a chiamata. Con riferimento specifico ai contratti a tempo determinato, e al fine di creare una maggiore flessibilità nelle assunzioni, è stato ridotto da 60 a 10 giorni (per i contratti di durata non superiore a sei mesi) e da 90 a 20 giorni (per i contratti oltre i sei mesi) il periodo di tempo oltre il quale è possibile la riassunzione con ulteriore contratto a termine. Sotto questo aspetto, gli emendamenti approvati dal Senato hanno previsto che per le attività stagionali non si applica né la appena citata disciplina sul vincolo di attesa nelle riassunzioni, né tantomeno la norma secondo cui in caso di due assunzioni a termine senza soluzione di continuità il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dalla data di stipula del primo contratto. Altra importante novità sui contratti a termine è l’esplicita previsione dell’ammissibilità della proroga per i contratti a termine privi di causa. La riforma Fornero ha infatti previsto la derogabilità dell’obbligo di specificare una causale di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per assumere a termine, in occasione del primo contratto di durata non superiore a 12 mesi. La proroga di un simile contratto, prima preclusa, è stata adesso espressamente ammessa, a condizione che la durata del contratto non vada comunque oltre i 12 mesi. Per quanto riguarda il lavoro a chiamata è stata innanzitutto eliminata la possibilità di giustificare la mancata denuncia della chiamata al lavoro con il regolare assolvimento degli obblighi contributivi. Inoltre è stato fissato un limite massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni per le chiamate dei lavoratori intermittenti; in caso di inottemperanza al limite scatterà la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato. Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale delle modifiche apportate dal Senato al testo del decreto Lavoro (d.l. n. 79 del 2013). http://www.giurdanella.it/2013/08/05/approvato-al-senato-il-testo-del-decreto-lavoro-le-principali-novita/

0 comments:

Leave a Reply