Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • Iscrizioni in bilico alla centrale-rischi

    C'è una norma di autoregolamentazione poco nota che nel l'interpretazione assunta dal l'Arbitro bancario finanziario rischia di mettere in crisi il sistema delle centrali rischi private. È l'articolo 4, comma 7, del «Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti», approvato dal Garante per la privacy nel 2004 e in vigore dal 1° gennaio 2005. La norma dispone che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l'intermediario debba avvertire l'interessato sull'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie (i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli intermediari solo dopo quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato). In base a questa disposizione sono arrivati all'Abf molti ricorsi finalizzati a ottenere la cancellazione della segnalazione dei nominativi dei ricorrenti, assumendone la illegittimità per la mancata ricezione del preavviso. La questione appare delicata, perché nella prassi i preavvisi sono inviati tramite posta ordinaria e, quindi, senza la possibilità di provarne con certezza la ricezione. In sede di prima applicazione, la problematica interpretativa aveva trovato contrastanti orientamenti da parte dei tre collegi territoriali. La divergenza è stata composta con una articolata decisione del collegio di coordinamento (3089/2012): se un intermediario ha segnalato un proprio cliente nei Sic e non riesce a fornire la prova dell'invio del preavviso di segnalazione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, ma allega di averlo inviato tramite posta ordinaria, offrendo copia delle missive, l'intermediario segnalante rimane gravato dell'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario. Tuttavia, senza prescrizioni normative sulla forma della comunicazione, da questa lacuna probatoria non si è ritenuto possa conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della segnalazione, cosicché, in questa ipotesi, il collegio competente dovrà formare il proprio convincimento sull'avvenuta recezione del preavviso da parte del cliente segnalato in base agli elementi di conoscenza dei fatti che offrono gli atti. Se il ricorrente dichiara, cioé, di non aver ricevuto il preavviso e l'intermediario non è in grado di provare la ricezione, la segnalazione è sempre ritenuta illegittima e ne viene disposta la cancellazione (tra le tante, collegio Milano, 2083/2013; collegio Roma, 1669/2013; collegio Napoli, 2633/2013). Peraltro, considerato che il preavviso di segnalazione – come puntualizzato dal Garante per la privacy – è espressione del principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali (delibera 31 luglio 2012) e risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di poter «eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata», è stato precisato che il preavviso, perché sia giudicato legittimo, debba arrivare al destinatario in tempo utile, consentendo che il presupposto della segnalazione possa essere «tempestivamente» eliminato e, in ogni caso, prima che la segnalazione sia effettuata (collegio Roma 1845/2013). http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-08-05/iscrizioni-bilico-centralerischi-064742.shtml?uuid=AbQ8DNKI

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