Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Mediazione obbligatoria a partire dal 20 Settembre 2013 art 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

     
    All'articolo 84: 
      al comma 1: 
      alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
      «Oa) all'articolo 1, comma I, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
    seguente: 
      "a) mediazione: l'attivita',  comunque  denominata,  svolta  da  un
    terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
    ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una
    controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la
    risoluzione della stessa"; 
      Ob) all'articolo 4, il comma I e' sostituito dal seguente: 
      "1. La domanda di mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui
    all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso
    un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
    controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa
    controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo
    territorialmente competente presso il quale 
      e' stata presentata la prima  domanda.  Per  determinare  il  tempo
    della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza"»; 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
    informare   l'assistito   della   possibilita'   di   avvalersi   del
    procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
    agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
    altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
    di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
    giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
    iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
    contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
    che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
    essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
    giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
    provvede ai sensi dell'articolo 5,  comma  1-bis,  informa  la  parte
    della facolta' di chiedere la mediazione''»; 
      alla lettera b): 
      il capoverso «1» e' rinumerato come capoverso «1-bis»; al  medesimo
    capoverso «1»: 
      al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «medica»  sono  inserite  le
    seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «e' tenuto»  sono  inserite
    le seguenti: «, assistito dall'avvocato,»; 
      dopo il secondo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  «La  presente
    disposizione ha efficacia per i quattro  anni  successivi  alla  data
    della sua entrata in vigore. Al termine di due  anni  dalla  medesima
    data di entrata in vigore e' attivato  su  iniziativa  del  Ministero
    della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»; 
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo  quanto  disposto
    dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di  giudizio  di  appello,
    valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il
    comportamento  delle   parti,   puo'   disporre   l'esperimento   del
    procedimento  di  mediazione;  in   tal   caso,   l'esperimento   del
    procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
    domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di  cui
    al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di  precisazione
    delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista,  prima
    della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
    dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la
    media- 
      zione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti
    il termine di' quindici giorni per la presentazione della domanda  di
    mediazione"»; 
      dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Quando l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'
    condizione di procedibilita' della domanda giudiziale  la  condizione
    si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si
    conclude senza l'accordo"»; 
      la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: 
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla
       pronuncia  sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione   della
       provvisoria esecuzione; 
    b) nei procedimenti per convalida  di  licenza  o  sfratto,  fino  al
       mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
       civile; 
    c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva  ai  fini  della
       composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di
       procedura civile; 
    d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti
       di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di  procedura
       civile; 
    e) nei  procedimenti  di  opposizione  o  incidentali  di  cognizione
       relativi all'esecuzione forzata; 
    f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
      g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"»; 
      la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo  quanto  disposto
    dai  commi  3  e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto  ovvero  l'atto
    costitutivo  dell'ente  prevedono  una  clausola  di   mediazione   o
    conciliazione e il tentativo  non  risulta  esperito,  il  giudice  o
    l'arbitro, su  eccezione  di  parte,  proposta  nella  prima  difesa,
    assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
    della domanda di mediazione e fissa la  successiva  udienza  dopo  la
    scadenza del termine di cui  all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il
    giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la  mediazione
    o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma  non  conclusi.  La
    domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla  clausola,
    se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti  ad  un  altro
    organismo  iscritto,  fermo  il  rispetto   del   criterio   di   cui
    all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti  possono  concordare,
    successivamente al contratto o allo statuto o  all'atto  costitutivo,
    l'individuazione di un diverso organismo iscritto"»; 
      alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino  alla  fine  della
    lettera sono soppresse; 
      dopo la lettera O e' inserita la seguente: 
      «f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Il termine di cui al comma I decorre  dalla  data  di  deposito
    della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato
    dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il
    giudice dispone il rinvio della  causa  ai  sensi  del  sesto  o  del
    settimo periodo del comma Ibis dell'articolo 5 ovvero  ai  sensi  del
    comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale"»; 
      alla lettera g): 
      all'alinea, la parola: «sostituto» e'  sostituita  dalla  seguente:
    «sostituito»; 
      al capoverso, le parole:  «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «commi 1-bis e 2» ; 
      la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      «h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole:  "non  oltre
    quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta"  e  dopo
    il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  "Al  primo  incontro  e
    agli incontri successivi, fino al termine della procedura,  le  parti
    devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante  il  primo
    incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'
    di svolgimento della mediazione. Il mediatore,  sempre  nello  stesso
    primo incontro, invita poi le parti e i loro  avvocati  a  esprimersi
    sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso
    positivo, procede con lo svolgimento"»; 
      alla lettera i), il capoverso  «5»  e'  rinumerato  come  capoverso
    «4-bis»; 
      la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
      «l) all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Se e' raggiunto  un  accordo  amichevole,  il  mediatore  forma
    processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
    Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una
    proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una
    proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
    in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
    proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
    di cui all'articolo 13"»; 
      la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
      «m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai
    seguenti:  "Ove  tutte  le  parti  aderenti  alla  mediazione   siano
    assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle
    parti e dagli stessi av- 
      vocati costituisce titolo esecutivo per  l'espropriazione  forzata,
    l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi  di
    fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  Gli
    avvocati attestano e certificano  la  conformita'  dell'accordo  alle
    norme imperative e all'ordine  pubblico.  In  tutti  gli  altri  casi
    l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte,  con
    decreto del  presidente  del  tribunale,  previo  accertamento  della
    regolarita'  formale  e  del  rispetto  delle  norme   imperative   e
    dell'ordine pubblico"»; 
      la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
      «n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 13. - (Spese processuali). - I. Quando il  provvedimento  che
    definisce il giudizio  corrisponde  interamente  al  contenuto  della
    proposta, il giudice esclude la  ripetizione  delle  spese  sostenute
    dalla parte vincitrice che ha rifiutato la  proposta,  riferibili  al
    periodo successivo alla formulazione della stessa, e la  condanna  al
    rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative  allo
    stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio  dello
    Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente  al  contributo
    unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96
    del codice di procedura civile. Le disposizioni di  cui  al  presente
    comma si applicano altresi' alle spese per  l'indennita'  corrisposta
    al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo
    8, comma 4. 
      2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non
    corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se
    ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la
    ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per
    l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto
    all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare
    esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
    spese di cui al periodo precedente. 
      3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi I e  2  non  si
    applicano ai procedimenti davanti agli arbitri"»; 
      alla lettera o),  capoverso  «4-bis»  sono  aggiunti,  in  fine,  i
    seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi  di  mediazione
    devono essere  adeguatamente  formati  in  materia  di  mediazione  e
    mantenere la  propria  preparazione  con  percorsi  di  aggiornamento
    teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di  quanto  previsto
    dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione
    della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica.»; 
      la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
      «p) all'articolo 17: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. Fermo restando quanto previsto dai  commi  5-bis  e  5-ter  del
    presente articolo, con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,
    sono determinati: 
      a) l'ammontare minimo e massimo  delle  indennita'  spettanti  agli
    organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
    ripartizione tra le parti; 
      b) i criteri per  l'approvazione  delle  tabelle  delle  indennita'
    proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
      c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non  superiori
    al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; 
      d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui
    la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi  dell'articolo
    5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo
    5, comma 2"; 
      2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      "5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita'  della
    domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal
    giudice ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  del  presente  decreto,
    all'organismo non e' dovuta alcuna  indennita'  dalla  parte  che  si
    trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese  dello
    Stato,  ai  sensi  dell'articolo  76  (L)  del  testo   unico   delle
    disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
    giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
    maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte
    e' tenuta a  depositare  presso  l'organismo  apposita  dichiarazione
    sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  la  cui  sottoscrizione  puo'
    essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena
    di inammissibilita', se l'organismo lo  richiede,  la  documentazione
    necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 
      5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito  del  primo  incontro,
    nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione"». 
      Al capo VIII del titolo III, dopo l'articolo  84  sono  aggiunti  i
    seguenti: 
      «Art. 84-bis. - (Modifica all'articolo 2643 del codice  civile).  -
    1. All'articolo 2643  del  codice  civile,  dopo  il  numero  12)  e'
    inserito il seguente: 
      "12-bis) gli accordi di mediazione che accertano  l'usucapione  con
    la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico
    ufficiale a cio' autorizzato". 
      Art.  84-ter.  -  (Compensi  per  gli  amministratori  di  societa'
    controllate  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  All'articolo
    23-bis del decreto- 
      legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
    commi: 
      "5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente controllate
    dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
    decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   che   emettono
    esclusivamente strumenti finanziari, diversi  dalle  azioni,  quotati
    nei  mercati  regolamentati  nonche'  nelle  societa'  dalle   stesse
    controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo  comma,  del
    codice civile per  l'amministratore  delegato  e  il  presidente  del
    consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito  e  corrisposto
    in misura  superiore  al  75  per  cento  del  trattamento  economico
    complessivo a  qualsiasi  titolo  determinato,  compreso  quello  per
    eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel corso  del
    mandato antecedente al rinnovo. 
      5-quinquies.   Nelle   societa'   direttamente   o   indirettamente
    controllate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
    comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  emettono
    titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo
    degli  organi  di  amministrazione  e'  sottoposta   all'approvazione
    dell'assemblea  degli  azionisti   una   proposta   in   materia   di
    remunerazione degli amministratori con deleghe di  dette  societa'  e
    delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater.
    In  tale  sede,  l'azionista  di  controllo  pubblico  e'  tenuto  ad
    esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo. 
      5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si
    applicano  limitatamente   al   primo   rinnovo   dei   consigli   di
    amministrazione successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente disposizione ovvero,  qualora  si  sia  gia'  provveduto  al
    rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da  determinare  in
    via  definitiva.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   5-quater   e
    5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla
    data di entrata in vigore della  presente  disposizione  siano  state
    adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore  delegato  o  del
    presidente del consiglio di  amministrazione  almeno  pari  a  quelle
    previste nei medesimi commi"». 

0 comments:

Leave a Reply