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  • Perimetro incerto per i risarcimenti

    Il professionista che commette un errore non scusabile deve rispondere delle conseguenze arrecate al proprio cliente. Ma come si determina il danno da risarcire? Si tratta di una questione importante perché l'entità del danno che si rischia di provocare in base all'attività svolta è uno degli elementi chiave per guidare il professionista nella scelta della polizza giusta. Nel nostro ordinamento, chi commette un'azione illecita (e in questa definizione rientra anche il comportamento errato del professionista) deve risarcire tutti i danni che possono essere messi in relazione causale diretta con la propria condotta. Nel caso dell'attività professionale, non sempre è agevole determinare il danno risarcibile perché le azioni e le omissioni del professionista possono avere molteplici conseguenze non sempre tutte riferibili alla condotta colpevole. Così, se è chiaro che il medico deve risarcire le lesioni conseguenti a una propria errata tecnica operatoria, è anche evidente che non deve rispondere delle conseguenze menomanti legate alla malattia contratta dal paziente per causa naturali non imputabili ad alcuno. Il problema, piuttosto, è definire la linea di confine tra le diverse situazioni. Anche il commercialista che sbaglia a redigere il conto economico per il proprio assistito non è tenuto a versare al Fisco i maggiori oneri fiscali a carico del contribuente, ma deve risarcire il danno per le sanzioni comminate dall'Erario come, ad esempio, gli interessi di mora sul ritardato pagamento imputabile all'errore del professionista. Talvolta, prevedere i danni futuri collegati in via diretta al l'errore non è semplice. Si pensi all'architetto che commette un errore nella progettazione di un edificio. In questo caso, il danno può consistere nei costi per le modifiche strutturali che si rendano necessarie per ovviare alle carenze del progetto. Ma l'impresa immobiliare committente può anche subire un danno di tipo finanziario perché, ad esempio, il tempo necessario al ripristino ad arte del manufatto ritarda la vendita delle unità immobiliari finite alla clientela. Mentre il notaio che non effettua le visure catastali che attestano la libertà da vincoli dell'unità immobiliare oggetto della compravendita tra privati, deve risarcire, secondo la giurisprudenza (si veda la sentenza 14865/2013 della Cassazione) tutti i danni subiti dall'acquirente che veda inaspettatamente sottratto alla sua disponibilità il bene pur regolarmente acquistato, oltre agli onere fiscali e finanziari sostenuti, ad esempio, per contrarre il mutuo. L'assunzione di un incarico, dunque, pone il professionista nella condizione di dover fornire al cliente il contributo tecnico necessario a conseguire il risultato sperato. La negligenza o l'imperizia nell'eseguire il mandato lo espongono alla necessità di provare in un giudizio che, anche adottando la miglior scienza, non sarebbe stato possibile raggiungere lo scopo (perché impedito da fattori a lui non riconducibili), o che i danni lamentati si sarebbero comunque verificati a prescindere dell'errore commesso. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-08-12/perimetro-incerto-risarcimenti-064813.shtml?uuid=AbNEXQMI

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