Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • Rumori, possono sentirli tutti ma se ne lamenta solo uno: è sufficiente per far scattare la condanna penale

    Rumori in condominio e sanzioni penali: ovvero come un reato di pericolo possa costare caro. Si tratta di fattispecie criminose nelle quali non c’è un danno ma solo il pericolo che certe condotte producono. Nell’ambito di un diritto penale costituzionalmente orientato non sono ben visti Dottrina e giurisprudenza distinguono tra pericolo concreto ed astratto “Reati di pericolo concreto: sono reati di pericolo concreto quelli in cui il pericolo è elemento (esplicito od implicito) del fatto tipico. In questi casi il giudice deve accertare se nel singolo caso concreto il bene giuridico ha corso un effettivo pericolo”. L’incendio è un esempio tipico di reato di pericolo concreto. “Reati di pericolo astratto (o presunto): sono invece reati di pericolo astratto quei reati nei quali il legislatore, sulla base di leggi di esperienza, ha presunto che una classe di comportamenti è, nella generalità dei casi, fonte di pericolo per uno o più beni giuridici: il pericolo è dunque la ratio dell’incriminazione, ma non è elemento del fatto tipico di reato; pertanto la sua sussistenza nel caso concreto non deve essere accertata dal giudice. Ciò che il giudice deve accertare è soltanto il verificarsi di quel comportamento che il legislatore ha ritenuto normalmente pericoloso”. Tipico esempio di reato di pericolo astratto è quello del disturbo del riposo e delle occupazione delle persone. La norma di riferimento è l’art. 659 c.p. che recita: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità. Secondo la Cassazione "la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e dei riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicchè i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare". Anche ammesso, pertanto, che solo alcuni dei vicini - e in condizioni di particolare contiguità al locale del (…) - abbiano risentito dei rumori e schiamazzi molesti che questi produceva o (il che è lo stesso, avendo l'obbligo giuridico di impedirli) tollerava, nondimeno, per la diffusività manifesta delle dette emissioni di disturbo alla quiete pubblica, la condotta rimane penalmente (e non solo civilmente) rilevante” (Cass. pen. 4 aprile 2013 n. 20210). In buona sostanza basta che ci sia un rumore che possa essere udito da un numero imprecisato di persone – indipendentemente dal fatto che possano averlo effettivamente udito una, due cento o nessuna persona – perché possa dirsi configurato il reato in esame. http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1676.ashx

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