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SOCIETA' TRA AVVOCATI: la legge europea elimina l'obbligo del socio italiano
Grazie alla Legge Europea 2013 appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale viene meno la disposizione dell'art. 35 del DLgs 96/2001 che stabiliva la necessità per i legali stranieri che si stabilizzano in Italia e costituiscono una società tra avvocati la condizione che almeno un socio sia avvocato italiano.
Di seguito il testo delle disposizioni di modifica che entreranno in vigore a partire dal 4 settembre 2013
Art. 5 - LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013."
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra
avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «, purche' almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso
del titolo di avvocato»;
b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista
in possesso del titolo di avvocato».
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Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 9
Articoli 35 e 36 modificati dalla Legge del 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013"
Art. 35 (Partecipazione a societa' tra avvocati)
1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una societa' tra avvocati costituita ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 16, comma 1.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire di intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente. L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 8.
3. La societa' tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti e' soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate."
Art. 36 (Sede secondaria di societa').
1. Le societa' costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'art. 16, possono svolgere in Italia l'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purche' tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La societa' si considera costituita tra persone non esercenti l'attivita' professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno
dei titoli professionali di cui all'art. 2 ovvero del titolo di avvocato.
3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di cui al comma 1, la societa' deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalita' della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita' professionale e la sua responsabilita' personale, la soggezione della societa' ad un concorrente regime di responsabilita' e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di
avvocato.
4. Per l'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire d'intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/news/2013/08/societa--tra-avvocati-la-legge-europea-elimina-l-obbligo-del-socio-italiano.html
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