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  • SOCIETA' TRA AVVOCATI: la legge europea elimina l'obbligo del socio italiano

    Grazie alla Legge Europea 2013 appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale viene meno la disposizione dell'art. 35 del DLgs 96/2001 che stabiliva la necessità per i legali stranieri che si stabilizzano in Italia e costituiscono una società tra avvocati la condizione che almeno un socio sia avvocato italiano.

    Di seguito il testo delle disposizioni di modifica che entreranno in vigore a partire dal 4 settembre 2013

    Art. 5  - LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013."

    Modifiche al decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  96,  recante attuazione della direttiva 98/5/CE,  in  materia  di  societa'  tra
    avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.

    1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 35:

    1) al comma 1, le parole: «, purche'  almeno  uno  degli  altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;

    2) al comma 2, le parole: «socio  in  possesso  del  titolo  di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso
    del titolo di avvocato»;

    b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio  in  possesso  del titolo di avvocato» sono sostituite dalle  seguenti:  «professionista
    in possesso del titolo di avvocato».

    ***

    Decreto legislativo 2 febbraio  2001, n.  9

    Articoli 35 e 36 modificati dalla Legge del 6 agosto 2013, n. 97  "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013"


    Art. 35 (Partecipazione a societa' tra avvocati)

    1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da  Stati  membri diversi, possono essere soci di una societa'  tra  avvocati costituita ai sensi e per le finalita' di cui all'art.  16, comma 1.

    2. Per l'esercizio  dell'attivita'  di  rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito  e'  tenuto  ad  agire  di   intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato  ad  esercitare  davanti  all'autorita' adita o procedente. L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 8.

    3. La societa' tra avvocati  cui  partecipano  avvocati stabiliti e' soggetta alle disposizioni del titolo  II  del presente decreto e a  tutte  le  disposizioni  legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate."

    Art.  36  (Sede  secondaria  di  societa').

    1.  Le societa' costituite in uno degli altri Stati membri,  anche secondo tipi  diversi  da  quello  indicato  nell'art.  16, possono svolgere in  Italia  l'attivita'  professionale di rappresentanza, assistenza e  difesa  in  giudizio  tramite propri  soci,  nell'ambito  di  una  sede  secondaria   con rappresentanza  stabile,  purche'  tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.

    2. La societa' si considera costituita tra persone  non esercenti l'attivita' professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia  utilizzata  o  il  potere  decisionale  venga esercitato, anche di fatto, da persone prive  di  uno
    dei titoli professionali  di  cui  all'art.  2  ovvero  del titolo di avvocato.

    3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di  cui al comma 1, la  societa'  deve  inoltre  assicurare,  anche mediante specifica  previsione  dell'atto  costitutivo,  la  personalita' della prestazione; il diritto del  cliente  di scegliere  il  proprio  difensore,  la  piena  indipendenza
    dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita' professionale  e  la  sua  responsabilita'  personale, la soggezione della  societa'  ad  un  concorrente  regime  di responsabilita' e alle regole deontologiche  proprie  delle professioni intellettuali e specifiche della professione di
    avvocato.

    4. Per  l'attivita'  di  rappresentanza,  assistenza  e difesa in giudizio il socio che sia avvocato  stabilito  e' tenuto  ad  agire  d'intesa  con  altro  professionista  in  possesso del titolo di avvocato,  abilitato  ad  esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.

    http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/news/2013/08/societa--tra-avvocati-la-legge-europea-elimina-l-obbligo-del-socio-italiano.html

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