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  • Al cliente non basta accusare l'avvocato di perdere tempo per eccepire la prescrizione degli onorari

    Ma la lettera del difensore che si riserva di agire contro l'assistito dopo il parere dell'Ordine non fa scattare gli interessi moratori ex articolo 1219 Cc
    Non è sufficiente che nella comparsa di costituzione in giudizio il cliente attribuisca all'avvocato una condotta dilatoria per far crescere gli interessi dovuti sugli onorari per considerare eccepito in modo implicito anche un decorso di tempo tale da avere estinto i diritti del difensore: la prescrizione va comunque sollevata con un'eccezione ad hoc. L'avvocato, a sua volta, non può pretendere gli interessi moratori se nella sua lettera al cliente annuncia soltanto che si riserva di agire dopo aver acquisito il parere dell'Ordine forense: non si tratta infatti di una valida costituzione in mora ex articolo 1219 Cc. È quanto emerge dalla sentenza 20147/13, pubblicata il 3 settembre dalla seconda sezione civile della Cassazione.

    Dum pendet...
    Sono accolti alcuni dei motivi di ricorso dell'avvocato contro la sentenza che dichiarava estinti taluni dei crediti vantati nei confronti di un Comune più volte patrocinato in giudizio. Passa innanzitutto la tesi secondo cui la prescrizione degli onorari non può essere rilevata d'ufficio: il Comune assistito non la denuncia in modo esplicito (ai sensi dell'articolo 180 Cpc vigente ratione temporis, prima della riforma di cui alla legge 80/2005, l'eccezione di prescrizione doveva essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, nei termini di cui all'art. 180 comma 2 Cpc); invece dalla comparsa di costituzione del debitore si evince soltanto la necessità di ridimensionare la pretesa del professionista, accusato di temporeggiare per far aumentare il debito degli interessi (dum pendet, rendet), e non la volontà di dichiarare estinte le obbligazioni.

    Udienze e diritti
    Non ha invece successo il legale sulla questione degli interessi moratori che, a differenza di quelli corrispettivi, non sono dovuti per la semplice esigibilità del credito ma richiedono appunto la messa in mora. E l'onere ex articolo 1219 Cc non può dirsi adempiuto di fronte a una generica riserva di far valere il diritto o di agire a propria tutela in un momento successivo, come fa invece l'avvocato creditore nella sua lettera al Comune. Trova in compenso ingresso un'altra censura: i diritti di procuratore devono essere riconosciuti anche per le udienze di mero rinvio. La parola passa al giudice del rinvio.

    Dario Ferrara www.cassazione.net

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