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Bocciato l'assegno «a vita» alla figlia
Nessun assegno per la perdita di chance è dovuto dal padre particolarmente facoltoso e socialmente in vista che riconosce la figlia solo quando è adulta. La Cassazione, con la sentenza 20137 del 3 settembre, smonta le motivazioni con le quali i giudici di merito avevano affermato il diritto di una giovane donna ad avere una sorta di vitalizio, di 1.500 euro, dal padre che l'aveva riconosciuta solo dopo la sentenza del giudice. Per il tribunale come per la corte d'appello il mantenimento scaturiva dal dovere morale di restituire alla ragazza – che faceva l'impiegata e aveva un figlio di undici anni – le opportunità che le erano state negate e che avrebbe potuto cogliere se fosse stata inserita, come suo diritto, nella famiglia paterna, i cui componenti possedevano un «elevato livello culturale e proporzionati titoli di studio». Ma la Cassazione prende le distanze dai magistrati in merito e smonta una tesi che appare equa ma non regge dal punto di vista del diritto. Quello che in prima e in seconda istanza si è affermato è un obbligo di indennizzare la donna per la perdita di chance, qualcosa di diverso dall'assegno di mantenimento.Quest'ultimo è, infatti, previsto anche per il figlio maggiorenne (e la figlia aveva 28 anni), ma deve essere legato al raggiungimento di un obiettivo, mentre nel caso specifico così non era. E la Cassazione sottolinea l'errore dei giudici di merito. «È stato illegittimamente valorizzato il diverso aspetto della responsabilità genitoriale – si legge nella sentenza – avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, indebitamente assumendolo a funzione di mantenimento, ma del pari, illegittimamente, stante pure l'assenza di concreti intenti della figlia volti a conseguire, in tempi ragionevoli, traguardi migliorativi in ambito culturale o occupazionale. Si è sostanzialmente colmata la rilevata discrepanza tramite l'attribuzione periodica di una dazione di denaro non correlabile a determinati o determinabili limiti temporali e, dunque, perpetua». La Cassazione ricorda che il dovere del genitore non convivente di mantenere il figlio maggiorenne si interrompe non appena questo raggiunge «uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato». Per la Suprema corte non c'è dubbio che la figlia del ricorrente avesse raggiunto tale condizione, potendo contare su un lavoro stabile da tempo. La Cassazione censura anche la frettolosità con cui i giudici di merito avevano determinato il reddito molto elevato del ricorrente. Calcolato soprattutto in via ipotetica «sulla complessiva dotazione patrimoniale della famiglia cui appartiene» e, avevano aggiunto nella sentenza di secondo grado, «a cui in futuro in buona parte parteciperà». http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-09-16/bocciato-assegno-vita-figlia-065122.shtml?uuid=Ab9tb3WI
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