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La difesa non può usare il Dna trafugato
Impedire al padre, che vuole disconoscere il figlio, di usare in giudizio un campione di Dna prelevato all'insaputa del l'interessato non è una violazione del suo diritto di difesa. La Corte di cassazione, con la sentenza 21014 depositata ieri, respinge il ricorso di un padre, contro il garante della privacy, il quale sosteneva che il suo diritto alla tutela giurisdizionale poteva essere garantito solo dall'uso dei dati genetici. Il "genitore", che sospettava di non essere il padre naturale di un ragazzo ormai maggiorenne, aveva chiesto aiuto a un'agenzia di investigazioni per prelevare due mozziconi di sigaretta del giovane. Il tutto senza il via libera dell'Authority. La Cassazione coglie l'occasione per fare chiarezza sul l'uso dei dati genetici. Specificando che è consentito in ambito sanitario solo quando c'è un'apposita autorizzazione del Garante il quale acquisisce anche il parere del ministero della salute e del Consiglio superiore di Sanità. Per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, da chiunque sia effettuato, è dunque necessario l'ok dell'Autority, correlato dalle finalità e dall'indicazione di possibili "notizie inattese" che possono emergere dall'esame. L'utilizzo dei dati del genoma, destinato a disconoscere la paternità non ha, come sottolinea il collegio, «alcuna finalità sanitaria e non è neppure, come pretendeva il ricorrente riconducibile all'esercizio in sede giudiziaria di un diritto della personalità di rango quantomeno pari a quello del contro-interessato». Secondo la Cassazione non c'è stata alcuna violazione del diritto di difesa nell'impedire l'uso del Dna "rubato" perché la tutela poteva essere assicurata con altri mezzi e in altri tempi: l'indagine sul Dna poteva essere espletata nel corso del giudizio. I giudici prevengono anche la possibile eccezione sulla scarsa disponibilità del "titolare" dei dati: «L'eventuale rifiuto ingiustificato dell'interessato a sottoporsi al prelievo, avrebbe costituito un comportamento processuale d'indubbio rilevo probatorio». Anche la mancata conoscenza preventiva del possibile esito del test - conclude la Corte - poteva rappresentare un deficit di difesa. La Cassazione nega che il ricorrente sia stato "vittima" di un mutamento legislativo troppo restrittivo. Nel 2007 c'è stata una espressa regolamentazione del trattamento dei dati genetici anche ai fini non sanitari, attraverso una disciplina molto rigorosa nel circoscrivere l'ambito dell'utilizzo, sotto la copertura del Garante e senza il preventivo consenso del l'interessato. La deroga è possibile solo «per far valere o difendere un diritto - anche da parte di un terzo - in sede giudiziaria, sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato». Dalla previsione sono però esclusi i test genetici per i quali serve il consenso preventivo. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-09-14/difesa-usare-trafugato-084609.shtml?uuid=AbjxZcWI
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