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Lo stalker va processato anche senza querela
Le lesioni provocate da uno stalker vanno perseguite e sanzionate dal giudice penale anche se la vittima non presenta querela. Lo hanno affermato i giudici della Cassazione nella sentenza 38690 depositata il 19 settembre 2013, fissando un principio destinato ad avere importanti conseguenze anche alla luce delle nuove più rigorose norme introdotte dal decreto legge 93 del 2013 contro la violenza di genere. Nel caso esaminato dalla Cassazione, un uomo era stato tratto a giudizio per il reato previsto dall'articolo 612-bis del Codice penale (stalking) e per il reato di cui agli articoli 582 e 585 in relazione all'articolo 576 n. 5.1 del Codice penale (lesioni volontarie commesse dall'autore del delitto di stalking nei confronti della persona offesa); davanti al giudice, la vittima, che era la coniuge legalmente separata dell'imputato, aveva rimesso la querela per il reato di stalking e la remissione era stata accettata. Poiché non si poteva più procedere per il reato di stalking a carico dell'imputato, secondo il tribunale, si doveva considerare venuta meno la possibilità anche di accertare che costui fosse autore degli atti persecutori nei confronti della stessa vittima delle lesioni; non potendosi quindi verificare la sussistenza del presupposto dell'aggravante indicata dall'articolo 576, n. 5.1, del Codice penale, il reato di lesioni tornava a essere procedibile solo a querela e, quindi, doveva essere dichiarata estinto al pari di quello di stalking. La sentenza di proscioglimento, pronunciata dal tribunale, è stata impugnata per cassazione dal pubblico ministero e i giudici di legittimità hanno censurato il ragionamento del giudice di merito. Secondo la Cassazione, il legislatore ha inteso sottrarre al potere dispositivo della persona offesa la procedibilità penale del reato di lesioni, quando sia connotato da modalità particolarmente odiose e gravi. E se il reato di stalking certamente era divenuto improcedibile per difetto di querela, il giudice avrebbe dovuto comunque procedere all'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'imputato per le condotte di atti persecutori. L'impossibilità giuridica di pervenire a una pronuncia di responsabilità per il delitto di cui all'articolo 612-bis del Codice penale non impedisce infatti di accertare se l'imputato si sia reso in concreto autore dell'illecito al quale è ancorata l'aggravante che rende procedibile d'ufficio il reato di lesioni. Per i giudici di legittimità, il tribunale avrebbe dovuto fare questo accertamento e, se avesse riscontrato la sussistenza del reato, avrebbe dovuto condannare l'imputato per lesioni aggravate. I giudici della Cassazione hanno richiamato i loro precedenti orientamenti espressi a proposito della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 n. 2 del Codice penale, che riguarda il reato commesso al fine di agevolare la realizzazione di un altro reato. Questa circostanza è applicabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata (si veda la sentenza 32862/2012 della Cassazione). La sentenza di improcedibilità è stata perciò annullata e sono stati rimessi gli atti al tribunale per il seguito del procedimento con riguardo al reato di lesioni aggravate. L'articolo 1, comma 3, lettera b), del Dl 93/2013 ha stabilito l'irrevocabilità della querela presentata nei termini per il reato di stalking; sicché, da ora in poi, non sarà più possibile una remissione di querela come quella avvenuta nella vicenda trattata dalla Cassazione. Tuttavia, la sentenza 38690 sancisce un ulteriore ampliamento delle possibilità di intervento in favore delle vittime di stalking, perché il principio fissato vale anche quando la querela non sia stata mai presentata o sia stata presentata tardivamente o irritualmente. In questi casi, se dalle loro condotte di atti persecutori derivano delle lesioni, gli stalker potranno essere perseguiti d'ufficio in sede penale, quantomeno in base agli articoli 582 e 585 in relazione all'articolo 576, n. 5.1, del Codice penale. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-09-30/stalker-processato-anche-senza-064918.shtml?uuid=AbyOIsfI
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