Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Informazioni sull’esercizio della professione forense: contenuti, modalità e scopi informativi «non commerciali»

    Con il venir meno, con il decreto Bersani (D.L. 223/2006), del divieto di svolgere pubblicità per le attività professionali, la Corte di Cassazione ha contribuito in maniera significativa a definire il perimetro nel quale essa può ritenersi legittima nelle modalità e nei contenuti, alla luce e nel rispetto della normativa comunitaria, delle leggi nazionali e del codice deontologico forense. Quest’ultimo, in particolare, dal 2006 ha affermato il principio della libertà di forme nella comunicazione di informazioni sull’attività professionale purché non si travalichi nella vera e propria pubblicità «commerciale». Alla stregua del codice deontologico, pertanto, l’avvocato può rendere nota l’attività dello studio legale con i mezzi più idonei purché si rispetti il precetto secondo cui «il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità» (art. 17 c.d.f.). Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale, mentre rispetto alla forma ed alla modalità deve rispettare la dignità e il decoro della professione. I principi di dignità, decoro e lealtà nello svolgimento (e nella comunicazione) delle attività professionali sono, nell’ottica della deontologia forense, superiori all’interesse all’acquisizione di nuova clientela. Ne costituisce principio di carattere applicativo, dunque, quello di evitare che nella realizzazione ed erogazione del servizio possano esservi elementi in contrasto con le esigenze di decoro e dignità della professione (art. 5 c.d.f.), quali ad esempio espressioni eccessive o banner pubblicitari eticamente sensibili utilizzati quali collettori di clientela. Anche la dottrina ha sottolineato che l’esercizio dell’attività forense non ha natura commerciale perché «non genera un prodotto, ma mira ad un risultato, costituito da un provvedimento giurisdizionale conseguito dialetticamente attraverso l’uso della scienza giuridica applicata al caso concreto nell’ambito di un processo». Che la pubblicità degli avvocati non debba assumere i contorni della pubblicità commerciale, tipicamente basata su messaggi volti a suggestionare sul piano emozionale le persone, e non debba tendere all’accaparramento della clientela, è principio costantemente ribadito dalle fonti europee. Prendendo in esame la direttiva cd. Bolkestein n. 123/2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con riferimento ai professionisti non usa il termine pubblicità, bensì l’espressione «comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate», distinguendole nettamente dalla pubblicità strettamente commerciale. Pur sopprimendo in via generale ogni divieto in materia di comunicazione informativa, prevede un temperamento che impone la conformità del messaggio alle regole professionali, tenendo conto della specificità della professione, nonché della indipendenza, dell’integrità, della dignità e del segreto professionale. Prima di essa, la direttiva 2000/31/CE (attuata con il D.Lgs. 70/2003) in materia di commercio elettronico già prevedeva che la comunicazione commerciale nelle professioni regolamentate «deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi». Importanti concetti in tema di pubblicità sono ribaditi anche dalla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali cd. sleali (attuata con il D.Lgs. 146/2007), che implica il divieto della pubblicità ingannevole, della pubblicità molesta e della pubblicità contraria alle norme di diligenza professionale. È proprio la diligenza professionale a costituire un principio cardine, definita come «il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista». Perfettamente in linea con l’indicata normativa, anche la legge di riforma della professione forense (L. 247/2012) prevede che la pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico: a) devono essere trasparenti, veritiere e corrette; b) non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. In ogni caso, le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. L’inosservanza dei suddetti parametri costituisce illecito disciplinare. Sull’argomento l’Ufficio Studi del CNF ha pubblicato un interessante documento che dà atto dei principali contributi resi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dallo stesso Consiglio Nazionale Forense mediante l’emissione di propri pareri. http://www.diritto.it/docs/5090081-informazioni-sull-esercizio-della-professione-forense-contenuti-modalit-e-scopi-informativi-non-commerciali?source=1&tipo=news

0 comments:

Leave a Reply