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  • Omessa manutenzione degli ascensori. Rischia grosso l’amministratore di condominio.

    Un po’ di numeri. Oltre 1.000.000: è la strepitosa cifra che, secondo le ultime stime ufficiali, indica il numero di ascensori presenti in Italia. Questo dato ci porta al primo posto in Europa ed al secondo nel mondo (preceduti solo dalla Cina):in sostanza, con un ascensore ogni 60 abitanti, questo può a ragione considerarsi come il “mezzo di trasporto” più utilizzato nel nostro Paese. Ma a maggiore utilizzo corrisponde naturalmente una maggiore probabilità di incidenti. Ed infatti, statistiche alla mano, nel solo 2012 gli incidenti dovuti all’uso dell’ascensore sono stati oltre 1.300.000(fonte Assoascensori), di cui ben la metà (quindi oltre 600.000) dovuti al “dislivello”, ossia al non perfetto allineamento tra l’ascensore ed il piano al quale si arresta: in pratica ogni minuto una persona si procura lesioni uscendo (o entrando) dall’ascensore per questo che rappresenta la prima ragione di incidenti in assoluto, seguita dall’urto contro le porte e dall’intrappolamento nella cabina. Se si pensa che un banale (e, per quanto detto, frequentissimo) dislivello di appena 2,5 cm tra l’ascensore ed il piano può comportare, al pari dell’urto contro le porte, la caduta di un individuo con conseguenze anche serie (fratture e commozioni cerebrali), così come il restare bloccati, anche pochi minuti, all’interno dell’ascensore può ingenerare stati d’ansia ed altri disturbi che, specie negli anziani, possono assumere connotazioni anche molto pericolose, il quadro afferente la pericolosità di questo mezzo di trasporto è più che chiaro. Le conseguenze economiche di tali incidenti sono naturalmente serie, considerato che le lesioni che possono derivare da questo tipo di incidenti possono essere anche gravi ed addirittura provocare la morte dei soggetti coinvolti: ciò impone un particolare scrupolo da parte di quei soggetti tenuti a vigilare sulla corretta funzionalità degli impianti, ed in primis l’amministratore di condominio Gli obblighi dell’amministratore di condominio. È chiaro infatti che la gran parte dell’oltre milione di ascensori è installato negli stabili condominiali: oltre agli esercizi commerciali di una certa dimensione e gli enti pubblici è difatti nei condomini che se ne rende necessario l’utilizzo. Sono quindi gli amministratori di condominio i soggetti più esposti al rischio delle conseguenze derivanti da una non corretta ed inefficiente funzione di tali strumenti. Infatti, quale parte comune dell’edificio condominiale, l’amministratore è tenuto “a compiere gli atti conservativi” che riguardano l’ascensore, secondo quanto disposto dall’art. 1130 co. 1 n. 4 del cod. civ.: in pratica egli dovrà far effettuare i periodici controlli che la normativa impone ed intervenire (o avere cura che si intervenga) per eliminare eventuali inconvenienti che limitino la sicurezza dell’impianto, arrivando finanche a proibirne ed inibirne l’uso ove risulti pericoloso. Tali controlli devono essere effettuati da personale competente e specializzato, secondo quanto previsto dall’art. 15del D.P.R. 30/04/199 n. 162 ed eseguiti con cadenza almeno biennale (art. 13 D.P.R. 162/1999); la verifica invece della funzionalità di alcune parti di usura degli apparecchi (cavi, funi ecc.) andrà compiuta ogni sei mesi, ai sensi della Dir. CE 95/16/CE. Tali scadenze sono quelle minime ed inderogabili stabilite dalle leggi nazionali e comunitarie: nulla vieta, ovviamente, e le norme di prudenza e buonsenso anzi l’imporrebbero, un’attenzione maggiore e controlli più frequenti, specie in caso di utilizzo intenso o apparecchiature più vetuste, sprovviste quindi di sistemi di sicurezza ed autodiagnosi di recente realizzazione. Quali responsabilità per l’amministratore negligente. L’amministratore di condominio, tenuto come detto alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle parti comuni, sarà il primo e diretto responsabile in caso di incidenti e tenuto quindi a risponderne personalmente delle conseguenze. La responsabilità è di duplice tipo: civile e penale. Civile perché, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., egli, quale “custode” ex lege dell’impianto in questione si presume responsabile dei danni che esso eventualmente procura: ai sensi di tale norma, infatti, in caso di eventi infortunistici provocati da un ascensore, l’amministratore (e con lui chi ne cura materialmente i controlli) è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che dimostri il caso fortuito, ossia che l’evento si è verificato per forza maggiore e comunque nonostante egli abbia fatto tutto quello che doveva perché non avvenisse. Tale responsabilità aggravata (poiché pone l’amministratore nella condizione di sfavore di un “presunto colpevole”, di un responsabile sino a prova contraria) lo espone alle conseguenze patrimoniali di un evento lesivo che, come detto, può assumere anche connotazioni di un certo rilievo: non sono per nulla infrequenti, infatti, danni che, in apparenza di lieve o comunque non grave entità, hanno tuttavia un’incidenza economica di tutto rispetto. Parliamo, a titolo esemplificativo, di traumi da frattura con prognosi standard che comportano risarcimenti che possono giungere anche a 7.000 euro! Sarà quindi consigliabile tutelarsi sottoscrivendo apposite polizze assicurative che coprano le conseguenze di un’omissione o anche solo di una condanna risarcitoria, unitamente alle spese legali da sostenersi: è infatti chiaro che tale tipo di responsabilità (e le sue conseguenze) non potranno essere fatte ricadere sul condominio, risultando come detto l’amministratore in persona e non quale rappresentante del consesso condominiale, tenuto alla salvaguardia degli impianti. A quella di natura civile si aggiunge (o sostituisce) poi una responsabilità di tipo penale: gli eventi infortunistici derivanti dall’uso dell’ascensore, infatti, possono assumere rilievi penali di cui risponderà, ai sensi dell’art. 40 cod. pen., proprio l’amministratore, in quanto “tenuto ad impedire l’evento”. Si pensi al classico caso di lesioni personali derivanti da una caduta: se risulterà provato che tale evento è riconducibile ad una cattiva o addirittura inesistente manutenzione (periodica) di esso ne risponderà l’amministratore poiché, per quanto sin qui visto, era lui tenuto a verificare la perfetta funzionalità degli impianti e scongiurare quindi il verificarsi dell’evento che invece si è prodotto per tale mancata o scorretta verifica. Questo giusto a titolo esemplificativo, potendo infatti gli eventi ricollegati all’uso dell’ascensore assumere conseguenze diverse e disparate, anche gravi: non sono purtroppo rari i casi di morte causate da incidenti di questo tipo. La responsabilità penale, infine, è ancor, più di quanto apnea visto per le conseguenze civili-patrimoniali, di tipo personale: ciò impone pertanto un’attenzione assolutamente primaria da parte di chi è tenuto ala salvaguardia ed efficienza degli impianti di cui si discute, a tutela innanzitutto della salute ed incolumità degli utenti ma, come visto, anche propria, onde evitare dolorose ed a volte drammatiche conseguenze di carattere patrimoniale e, nei casi più gravi, penali. http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1765.ashx

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