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  • Il fax dell’avvocato ritardatario non può essere ignorato dal giudice

    Corte di Cassazione Penale Terza Sezione - Sentenza n. 45190 del 8 Novembre 2013 Presidente: Fiale A. Con la sentenza che si riporta la Cassazione ha affermato che viola in diritto di difesa ignorare il fax inviato dall’avvocato che annuncia al giudice di arrivare in udienza in ritardo. Più nello specifico la Corte ha spiegato che “l'ordinanza impugnata risulta affetta da nullità perché conseguente proceduralmente a una lesione del diritto di difesa, non essendo stato consentito alla parte offesa e al suo difensore di avvalersi concretamente dell'avviso dell'udienza per parteciparvi, in quanto a essi si è negato per il concreto esercizio del diritto un lasso di tempo adeguato rispetto all'orario in cui era fissata l'udienza, lasso di tempo ragionevole - alla luce del notorio e del senso comune - per superare gli imprevisti e i brevi ritardi scusabili da essi derivati, pur essendo stata tale situazione preventivamente e tempestivamente comunicata al Tribunale dal difensore. In tal modo, invero, la tutela del contraddittorio evincibile dall'articolo 127 c.p.p. si è attestata a un livello formalistico e pertanto non è stata garantita in modo effettivo alla parte ora ricorrente”. http://www.sentenze-cassazione.com/il-fax-dellavvocato-ritardatario-puo-ignorato-dal-giudice/#ixzz2keN3pNLX

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