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  • Insidie stradali: il danneggiato deve dimostrare di aver prestato attenzione nell'utilizzo della strada per ottenere il risarcimento

    La corte di cassazione tornava pronunciarsi in materia di insidie stradali e con la sentenza n. 24793/2013 ha ricordato che il danneggiato, specie se conosce lo stato dei luoghi, deve dimostrare di aver prestato la necessaria attenzione nell'utilizzo della strada "nelle particolari condizioni di tempo - ora notturna - in cui è accaduto l'infortunio". Nel caso di specie la Corte ha dato rilievo anche al tipo di calzatura che la persona danneggiata indossava al momento del fatto. Nella parte motiva della sentenza della cassazione richiama anche il principio secondo cui "la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, 14 febbraio 2013 n. 3662). Infatti è da riaffermare che i danni da caduta sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (c.d. comparative negligence)". Nella sentenza si fa presente che ormai sia stato superato quell'orientamento giurisprudenziale che si era formato dopo la nota sentenza numero 156 del 1999 della corte costituzionale relativa ai limiti di operatività della colpa per cose in custodia ex articolo 2051 del codice civile, oggi si è orientati nel senso che "la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità". In base a questi principi l'ente proprietario ha l'onere di dimostrare di avere assolto con diligenza "gli oneri di organizzazione dell'attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell'uso della strada"; allo stesso tempo il danneggiato deve dimostrare di aver prestato la necessaria attenzione nell'uso della strada. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14570.asp

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