Violazioni del Codice della strada: niente interessi sulle sanzioni
No all'applicazione
degli interessi semestrali del 10% alle sanzioni irrogate per violazione
del codice della strada. La cartella esattoriale che dovesse contenere
la maggiorazione è nulla. Parola dell’Avvocatura dello Stato che
riprende una pronuncia emessa dalla Corte di cassazione nell'ormai
lontano 2007 (in allegato), troppo poco conosciuta e applicata.
Il chiarimento, arrivato in risposta ad un quesito presentato dalla
prefettura di Novara, è stato ora inoltrato ai comandi della Polizia
stradale di Torino, Biella, Alessandria, Vercelli, Asti e Verbania,
perché aggiornino i propri sistemi informatici che operano il ricalcolo
in automatico. Ovvio però che la questione riguardi l’intera penisola e
che potrebbe fare da innesco per una selva di ricorsi.
Il quesito
L’ufficio del governo di Novara a fronte di una giurisprudenza di
merito oscillante (forse proprio perché la pronuncia della Suprema corte
non è nota), aveva chiesto un parere in merito all'applicazione della
maggiorazione (di cui all'articolo 72 della legge 689/1981) alle
sanzioni irrogate con verbali di contestazione relativi a infrazioni in
materia di circolazione stradale.
La norma
L’articolo 203, comma 3, del Codice della strada - spiega
l’Avvocatura - in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge
689/1981, dispone che, ove non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta ex articolo 202
C.d.S., il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una
somma pari alla metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura.
Fin qui dunque sembrerebbe tutto chiaro.
Siccome, però, in materia di riscossione, il successivo articolo 206,
comma 1, C.d.S., rinvia all’articolo 27 sempre della legge 689/1981, il
quale prevede per l’appunto che la somma dovuta a titolo di sanzione
amministrativa sia maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere
da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quando il
ruolo sia stato trasmesso all’esattore, i diversi comandi si sono mossi
in modo autonomo.
La pronuncia della Cassazione
A tagliare la testa al toro, però, è arrivata nel 2007 la
’negletta’ pronuncia della Corte di cassazione, sentenza 3701/2007, che
ha ritenuto la maggiorazione non applicabile alle sanzioni irrogate da
verbali di contestazione per in frazioni in materia di circolazione
stradale.
Nella decisione, infatti, i giudici di Piazza Cavour osservano quanto
segue: “Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo
203 Cds, comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art. 27,
in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza -
ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo
edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti,
pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal Giudice di pace”,
in quel caso di Benevento, che, infatti, aveva annullato la cartella
esattoriale per 852 euro.
E siccome da parte del Supremo collegio non si registrano cambi di
fronte, l’Avvocatura conclude: “Allo stato non vi sono motivi per non
dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione”.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2013/11/violazioni-del-codice-della-strada-niente-interessi-sulle-sanzioni.html
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