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  • La Cassazione: durante le ferie non c'è l'obbligo di reperibilità

    La Suprema corte ha respinto il licenziamento del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Lovere (MantovQuando sono in ferie, in Italia o all'estero, i lavoratori non hanno alcun obbligo di rendersi reperibili dal datore di lavoro che, se ha esigenze straordinarie, deve sospendere il periodo feriale concordato prima che i dipendenti siano già partiti per le vacanze. Lo stabilisce la Cassazione respingendo il ricorso del Comune di Revere, nel Mantovano, che voleva licenziare il responsabile dell'ufficio tecnico perché non si era presentato a lavoro dopo esservi stato richiamato mentre era in ferie. Il dipendente, Paolo G., assunto nel 1991, era stato licenziato il 28 ottobre del 2005 per assenza ingiustificata a partire dall'8 agosto di quell'anno. Il Comune di Revere lo voleva punire perché il responsabile dell'ufficio tecnico non si era reso reperibile durante le ferie e non aveva obbedito ai due ordini di riprendere servizio. Il Comune sosteneva che in quanto datore di lavoro "manteneva sempre il potere di revocare le ferie già concesse. Tuttavia sia il tribunale di Mantova in primo grado sia la Corte d'appello di Brescia avevano respinto la tesi del Comune. Al quale adesso anche la Cassazione - con la sentenza 27057 - ha dato torto. Spiegano i giudice che se il datore di lavoro ha il diritto di modificare un periodo feriale anche solo in base alle sue esigenze, tuttavia tali modifiche "devono essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso". "Ciò presuppone all'evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace - si legge nella sentenza - idonea cioè a essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore i controlli sanitari)". In conclusione, scrive la Suprema corte, "il lavoratore è libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell'obbligo di preservare la sua idoneità fisica), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive". Così è stato rigettato il ricorso del Comune di Revere. http://milano.repubblica.it/cronaca/2013/12/03/news/la_cassazione_durante_le_ferie_non_c_l_obbligo_di_reperibilit-72600544/

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