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  • Mediazione Il TAR Lazio respinge la richiesta di sospensiva del DM 180 La normativa resta immutata

    N. 04872/2013 REG.PROV.CAU.
    N. 10937/2010 REG.RIC.
    REPUBBLICA ITALIANA
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
    (Sezione Prima)
    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA
    sul ricorso numero di registro generale 10937 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, Maurizio De Tilla, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Gennaro Tornese, Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Campania, Franco Tortorano, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, Marco d’Errico, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, Mario Pietrunti, Aiaf – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, Filippo Pucino, Paola Pucino, Angelo Pucino, Carmelo Maurizio Sergi, Federica Eminente, Sabrina Sifo, Pompeo Salvatore Walter, Eugenio Bisceglia, Vitangelo Mongelli, Vincenzo Papaleo, Salvatore Di Cristofalo, Giovanni Zambelli, Giuseppe Di Girolamo, Agostino Maione, Claudio Acampora, Luigi Ernesto Zanoni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, v.le Parioli, n. 180;
    contro
    Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
    e con l’intervento di
    ad adiuvandum:
    - Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, via Guglielmo Pepe, n. 37;
    - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Scripelliti e Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Turco in Roma, l.go dei Lombardi, n. 4;
    - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Paolino, con il quale elettivamente domicilia presso l’avv. Leopoldo Fiorentino, studio Carlini, in Roma, p.za Cola di Rienzo, n. 92;
    ad opponendum:
    - Associazione Avvocati per la mediazione, Lorenza Morello e Alberto Mascia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Bauduin e Giorgio Prete, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Mascia in Roma, via Michele di Lando, n. 41;
    - Adr Center s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani, con domicilio eletto presso lo studio legale associato Oikos in Roma, via Luigi Rizzo, n. 62;
    - Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
    per l’annullamento
    previa sospensione dell’efficacia,
    del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.
    Visto l’atto introduttivo del giudizio;
    Visto l’atto di motivi aggiunti interposto dall’ Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua e dall’avv. Nicola Marino, in qualità di Presidente p.t. dell’Organismo;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
    Visto l’art. 55 c.p.a.;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
    Relatore nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
    Dato preliminarmente atto che il presente ricorso è stato riunito, mediante ordinanza collegiale della Sezione 12 aprile 2011, n. 3202, con il ricorso numero di registro generale 11235 del 2010, proposto da Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc);
    Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;
    Ritenuta, in particolare, per un verso, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito;
    Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare;
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
    Respinge la suindicata domanda incidentale.
    Compensa le spese della presente fase cautelare.
    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
    Calogero Piscitello, Presidente
    Alessandro Tomassetti, Consigliere
    Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
    L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 10/12/2013
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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