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  • Scatta l'indennizzo per i ritardi della Pubblica amministrazione

    I titolari d'impresa e soprattutto i loro consulenti che sono in attesa della chiusura di un procedimento amministrativo di cui sono già scaduti i termini possono finalmente presentare istanza per chiedere un indennizzo economico. Attenzione, però: entro 20 giorni dalla scadenza del termine dovranno rivolgersi al dirigente dell'amministrazione titolare di potere sostitutivo per concordare un nuovo termine (pari alla metà del vecchio) per la chiusura della pratica. Se anche questo termine non viene centrato scatta il pagamento: 30 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2mila euro da versare in via forfettaria e automatica. Sia pure a qualche mese di distanza dal decreto del "fare" (n. 69 del giugno 2013), la firma del ministro Gianpiero D'Alia alla direttiva con le linee guida per l'indennizzo da ritardo dà il via alla piena applicazione una delle misure forse più simboliche dell'ultimo pacchetto di semplificazioni. La misura, teoricamente già efficace dal 21 agosto scorso, rimarrà in vigore per un periodo di 18 mesi e in fase di prima applicazione varrà solo per i procedimenti amministrativi iniziati su istanza di parte relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa. Non si potrà fare richiesta di indennizzo in caso di scadenza termini per una Dia (denuncia di inizio attività) o una Scia (segnalazione certificata inizio attività). Questo primo periodo di sperimentazione verrà monitorato dalla Funzione pubblica con la collaborazione di Regioni, Anci e associazioni di categoria, dopodiché un successivo regolamento dovrebbe estenderne l'applicazione anche ai cittadini. La direttiva del ministro, che «Il Sole 24 Ore» è in grado di anticipare, arriva al termine di una campagna informativa sull'indennizzo da ritardo condotta su radio e tv e dopo che, nei mesi scorsi, tramite la rete delle Camere di Commercio, sono stati diffusi quattro milioni di opuscoli informativi alle imprese sulle modalità di attuazione di questa e altre semplificazioni. Con l'indennizzo si cerca di fare un passo in più nella direzione della deterrenza nei confronti di una Pa cronicamente incapace di rispettare i tempi per l'adozione delle procedure amministrative previste, visto che l'introduzione della figura del dirigente titolare del potere sostitutivo, che risale a due anni fa, da sola non ha determinato una vera riduzione dei tempi di produzione di atti. Nelle linee guida si chiarisce che l'indennizzo dovrà essere riconosciuto anche in casi di ritardi dovuti a «comportamenti scusabili» o dovuti a «casi fortuiti» o di «forza maggiore» per le amministrazioni. In caso di procedimenti complessi a pagare sarà la sola amministrazione responsabile del mancato rispetto dei termini, e non tutte le altre coinvolte. Altro contenuto importante: il pagamento dell'indennizzo non farà venir meno l'obbligo delle amministrazioni di concludere il provvedimento contestato. Un capitolo a sé è riservato agli obblighi che le amministrazioni dovranno osservare per garantire il massimo di trasparenza e conoscibilità dei termini e delle modalità con cui esercitare il diritto all'indennizzo e dell'avvio del procedimento richiesto: informazioni che dovranno essere garantire sui siti web delle amministrazioni, come previsto dai regolamenti della primavera scorsa sulla Pa trasparente. L'obbligo di indennizzo per ritardo si applica a tutte le amministrazioni e le società controllate che producono certificazioni o autorizzazioni e, nel caso non siano previsti termini di chiusura di un procedimento, per le Pa statali e gli enti nazionale varrà il termine perentorio di 30 giorni. Per procedure particolari potranno essere fissati termini di chiusura anche superiori ai 90 giorni ma mai oltre il limite massimo di 180 giorni. Infine i rimedi giudiziari nei casi in cui i responsabili delle amministrazioni non rispettino l'obbligo di fissazione di nuovi termini da rispettare o non procedano al pagamento dell'indennizzo: le imprese potranno fare ricorso al giudice amministrativo o chiedere un'ingiunzione di pagamento. Ma se il ricorso venisse giudicato inammissibili o manifestamente infondato allora a pagare saranno i privati. La somma da riconoscere sarà da due a quattro volte il contributo unificato. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-01-11/scatta-indennizzo-i-ritardi-pubblica-amministrazione-103300.shtml?uuid=ABq461o

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