Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Sinistri, tre mesi per chiedere i danni

    Consiglio dei ministri - Decreto legge numero 145 del 23 dicembre 2013.
    La vittima di un sinistro stradale deve chiedere senza indugio il risarcimento del danno, pena la perdita di ogni diritto a ricevere il giusto ristoro del pregiudizio subito. Questa è, in estrema sintesi, una delle principali novità in tema di diritto delle assicurazioni inserite nel decreto legge nunero 145 del 23 dicembre scorso.

        Modificando il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile, infatti, si è previsto – relativamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli di ogni genere – che il danneggiato debba necessariamente presentare la richiesta del risarcimento del danno entro tre mesi dal verificarsi del fatto dannoso, pena la perdita di ogni diritto ad essere indennizzato.

        Si tratta di un termine di decadenza, che va ad affiancarsi al già breve termine di prescrizione biennale previsto dalla stessa norma del codice civile.

        Così, se fino a pochi giorni fa la vittima di un sinistro stradale aveva, di regola, due anni di tempo per far valere i propri diritti, oggi ha l'onere di agire molto più in fretta, avendo a propria disposizione solo tre mesi per presentare la richiesta di risarcimento, salvo il caso in cui ricorra un'ipotesi di forza maggiore, come prevede espressamente il nuovo testo della norma in esame.

        La differenza però non è di poco conto: il nuovo termine trimestrale, infatti, è un termine di decadenza e non di prescrizione, e come tale non è soggetto né ad interruzione né a sospensione.

        La novità normativa è dichiaratamente rivolta a contrastare il preoccupante fenomeno delle frodi a danno delle compagnie di assicurazione nelle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri stradali. È noto che, nell'area della responsabilità da fatto illecito, i danni derivanti da circolazione stradale occupano un posto di assoluto rilievo dal punto di vista economico e che il fenomeno delle frodi a danno delle compagnie di assicurazione altera sensibilmente il costo dei premi assicurativi.

        Ciò comporta inevitabilmente un conseguente aggravio di spesa a carico di chiunque si trovi a dover assicurare un veicolo contro la responsabilità civile per i danni che dovessero realizzarsi in occasione della circolazione stradale, ed è bene ricordare che non di scelta si tratta, ma di obbligo che grava su chiunque intenda porre in circolazione un veicolo a motore, posto che, fin dalla fine degli anni '60, il nostro ordinamento prevede tale forma di assicurazione obbligatoria.

        Considerando lo scopo perseguito dal legislatore (ovvero quello di razionalizzare e rendere più efficiente la fase dell'accertamento del sinistro e della liquidazione del danno), pare potersi ritenere sufficiente una richiesta del risarcimento anche priva di una specifica quantificazione del danno subito, purché tale da consentire l'individuazione del fatto dannoso e una descrizione sufficientemente precisa dei danni subiti. Il nuovo testo normativo fa salvo il caso della forza maggiore, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il danneggiato versi in stato di incoscienza, e dunque nell'impossibilità di provvedere a formulare la domanda di risarcimento non, invece, quando la vittima sia semplicemente immobilizzata a letto da un'ingessatura agli arti superiori, posto che ciò non le impedisce di incaricare un terzo di formulare l'istanza risarcitoria.

        L'intervento appare senza dubbio energico: la perentorietà del termine di decadenza – che, come accennato, non permette interruzioni o sospensioni – non lascia altra scelta che quella di reagire con celerità per presentare la richiesta risarcitoria.

        Di ciò è bene che si ricordino coloro che dovessero trovarsi ad essere vittime di un sinistro stradale, posto che la nuova normativa impone loro di richiedere la tutela dei loro diritti entro soli tre mesi dal fatto dannoso.

    http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/parlamento-e-giustizia/2014-01-06/Quo-codice-strada-192743.php?uuid=ABYbp8B

0 comments:

Leave a Reply