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  • Inammissibile l'impugnazione con raccomandata on line spedita dal sito delle Poste in cancelleria

    Il servizio non consente l'invio dell'atto scritto in originale: la mera registrazione al portale non offre garanzie di autenticità e riferibilità alla parte. Decisiva la firma del difensore non in originale Non soddisfa i requisiti di legge l'impugnazione spedita in cancelleria con la raccomandata on line delle Poste: il servizio non consente dell'invio dell'atto scritto in originale e, dunque, manca la vera firma del difensore che risulta soltanto stampata e non offre dunque garanzie di autenticità e riferibilità del ricorso alla parte appellante; la mera registrazione sul sito web della compagnia, pur necessaria alla spedizione, non risulta affatto sufficiente ad attestare genuinità e provenienza dell'atto. Dunque: scatta l'inammissibilità. È quanto emerge dalla sentenza 7337/14, pubblicata il 17 febbraio dalla terza sezione penale della Cassazione. Requisito indeclinabile Niente da fare per l'imputato di reato fiscale: l'atto di impugnazione "buono", con i documenti in originale, è giunto in cancelleria fuori tempo massimo; mentre quello inviato dal sito web delle Poste non vale perché si risolve comunque nella spedizione di un testo o di un'immagine digitale che poi la compagnia provvede a stampare e a recapitare al destinatario. E questo passaggio esclude che siano soddisfatti i requisiti di forma prescritti a pena di inammissibilità per la proposizione dell'atto di impugnazione. Il sito web della Poste, infatti, consente di inviare soltanto un testo scritto ad hoc per la spedizione oppure un file in formato testo o immagine con determinate estensioni (.doc .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .pdf, .tif, .jpg). A inguaiare l'imputato, nella specie, è il documento ritrovato nel fascicolo: si tratta in tutta evidenza della mera stampa di un atto di impugnazione precedentemente predisposto: decisiva, in proposito, è la circostanza che la sigla del difensore non è in originale, laddove invece la sottoscrizione dell'atto di impugnazione costituisce, anche per il difensore, un requisito formale indeclinabile, che ha natura di dichiarazione di volontà e produce importanti e immediati effetti processuali; nel momento in cui l'atto è posto in essere, infatti, risulta necessario che l'impugnazione abbia una certa riferibilità grazie un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare a uno dei soggetti legittimati. Originalità e provenienza. La mera registrazione al sito delle Poste non offre garanzie perché richiede sì l'indicazione di dati anagrafici e codice fiscale, ma consente unicamente di risalire al nominativo indicato per l'accesso al servizio, senza alcuna certezza che coincida con chi effettivamente provvede alla spedizione: una volta registrati, invero, basta inserire nome e password. Insomma: non resta che pagare le spese e mille euro alla cassa delle ammende. http://www.telediritto.it/index.php/servizi-l-angolo-del-professionista/5908-inammissibile-l-impugnazione-con-raccomandata-on-line-spedita-dal-sito-delle-poste-in-cancelleria

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