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  • Offendere un insegnante configura il reato di 'oltraggio ad un pubblico ufficiale'. Fonte: Offendere un insegnante configura il reato di 'oltraggio ad un pubblico ufficiale'.

    Inutile negarlo, la scuola non piace a nessuno: non piace ai figli che vorrebbero avere più tempo libero per giocare e non piace genitori che spesso si trovano a che fare con le lamentele dei tre figli circa il comportamento di qualche insegnante. E dato che per un genitore i figli hanno sempre ragione, non è raro che nascano battibecchi tra mamma, papà ed insegnante. Il fatto che nascano accese discussioni è cosa normale ed accettabile ma è sempre bene mantenere la calma perché se dovesse sfuggire qualche "parola pesante" si rischia di incorrere in una responsabilità penale. La corte di cassazione infatti (Sentenza 15367/2014) ci ricorda che "l'insegnante di scuola media è pubblico ufficiale" e "l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi". Ecco perché una banale ingiuria rivolta all'insegnante potrebbe integrare il reato di "oltraggio ad un pubblico ufficiale". La corte di cassazione ha così riaperto un processo a carico di una donna che prendendo le difese della figlia, aveva insultato una insegnante. In sostanza quello che s'ipotizzava essere soltanto un reato di ingiuria si è trasformato in realtà in un oltraggio pubblico ufficiale che, come spiega la Corte è caratterizzato dalla "offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale" , offesa che "deve avvenire alla presenza di più persone", "essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico" e "avvenire in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni". E' bene precisare che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale era stato abrogato nel 2005 e successivamente reinserito nel nostro ordinamento nel 2009. Con la nuova formulazione del reato ciò che rileva è che la condotta sia commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e che la circostanza sia riferita alla presenza di più persone. Oggi per la sussistenza di questo reato non basta la "mera lesione in sè dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale", ma occorre "la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica". Nel caso in esame "le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici in modo tale da essere percepite da più persone". http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15554.asp

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