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  • La notificazione degli atti alle persone giuridiche

    Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) nella sentenza n. 02057/2014 del 23/04/2014, richiama le norme (ed i conseguenti orientamenti giurisprudenziali) che disciplinano la materia delle notifiche alle persone giuridiche. La materia è disciplinata dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. L' art. 145 del c.p.c. stabilisce che "La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. ... Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143". L'art. 138 del c.p.c. stabilisce che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie". Secondo la consolidata giurisprudenza in materia (Cassazione civile sez. I, 22 maggio 2013, n. 12545), il rifiuto di ricevere la copia dell'atto (contemplato dall' art. 138, comma 2, del c.p.c.) è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'accipiens sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. L'orientamento è confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2011, n. 130, nonché dalla sentenza della Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2006, n. 10476, e dalla sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 26 giugno 2002, n. 9325, con la precisazione che a norma dell'art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l'assimilazione, stabilita dall'art. 141, comma 3, c.p.c., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); detta equipollenza non opera, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al comma 1 dell'art. 139 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto, sicché detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione stessa. L' art. 140 del c.p.c., prevede una particolare procedura nell' ipotesi della impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario o dei soggetti indicati nell' art. 139, che si perfeziona solo all' atto della ricezione del ricevimento della raccomandata di informazione del deposito dell'atto nella casa comunale dopo l'affissione di avviso alla porta del destinatario. Tuttavia la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. II, 15 novembre 2013, n. 25778) ha ritenuto che in tema di notificazione a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria o con essa legata da altro rapporto giuridico; ed inoltre (Cassazione civile, sez. trib., 5 settembre 2012, n. 14865) che, ai fini della regolarità della notificazione di atti alla persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto l'incarico. Secondo la Sezione, deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace la notificazione dell'atto di convocazione di una società, effettuata - dal responsabile del Servizio amministrativo presso la sede della società mediante consegna dell'atto al sig. C. M., marito della rappresentante legale della stessa, che, dopo aver letto il contenuto dell'invito, ha, secondo il funzionario comunale, rifiutato di riceverlo. Infatti il signor C. M. era addetto (in qualità di titolare) allo studio commerciale in cui, aveva sede legale la società cooperativa appellante e comunque soggetto presente presso la sede stessa. Il rifiuto è stato quindi apposto dal sig. M., da ritenersi, in base alla citata giurisprudenza, addetto anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitato a ricevere l'atto, a norma dell'art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che fosse anche il marito della legale rappresentante. Quindi in qualità di persona fisica che rappresentava la cooperativa in questione il sig. M. coincideva con il destinatario dell'atto di cui al comma 1 dell'art. 138 del c.p.c. e non con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del seguente art. 139, ed il rifiuto di ricevere l'atto di cui trattasi ha comportato gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 138 del c.p.c... http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15724.asp

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