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  • SISTRI: in Gazzetta il nuovo decreto ministeriale 2 maggio 2014

    AGG: In Gazzetta ufficiale n. 99 del 30-4-2014, il Decreto del Ministero dell'ambiente del 24 aprile 2014, nei giorni scorsi già reso disponibile sul sito del ministero dell'ambiente, che prevede l'obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti. Il decreto del 24 aprile 2014 esclude dal sistema di tracciabilità dei rifiuti tutte le imprese agricole che conferiscono i rifiuti prodotti nei circuiti organizzati di raccolta; prevede disposizioni di semplificazione amministrativa, nonché chiarisce sulle modalità di gestione dei trasporti intermodali (articolo 2). Stabilisce inoltre, proroga al 30 giugno 2014 per il versamento del contributo annuale. Soggetti tenuti ad aderire al Sistema L'articolo 1 del nuovo decreto riassume i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, coerentemente con le disposizioni dell'articolo 188 ter comma 1 e 3, del Codice Ambiente; si tratta de: - gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numeri dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 dei codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006; - gli enti e le imprese con più di dicci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere b), c) d), e), g) ed h), del Codice Ambiente; -gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano atti vitti di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), del Codice Ambiente; - gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania. - gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al Dlgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Codice Ambiente. Il decreto del 24 aprile conferma gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006 per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ovvero che non vi aderiscono volontariamente. Le semplificazioni Per quanto riguarda il capitolo delle semplificazioni del SISTRI, si legge nell'articolo 3 che si procederà mediante successivi decreti, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, così da valutare le eventuali ulteriori semplificazioni possibili che devono riguardare, in via prioritaria, la microraccolta, la compilazione offline ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto 126/2014 (il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta) verrà diffuso un decreto ministeriale che riporterà lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l'interoperabilità dei software gestionali e per l'accreditamento dell'interfaccia con il SISTRI. Sistri e Regione Campania Peculiari disposizioni riguardano infine la Regione Campania "...il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei ritluti urbani prodotti nella Regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI - Area Movimentazione - completando anche la parte relativa al produttore, prima dall'inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l'impianto di destinazione. Qualora detto impianto è ubicato al di fuori del territorio delta Regione Campania, il gestore, non essendo obbligato al SLSTRI, controfirma la scheda SISTRI all'atto dell'accettazione presso l'impianto...". Inoltre, si stabilisce che gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 che raccolgono o trasportano rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione Campania si iscrivono nell'apposita categoria e ricevono un dispositivo USB per la sede legale, nonché un dispositivo USB ed un dispositivo black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Tali soggetti possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in tal caso, per ciascun dispositivo è dovuto il contributo previsto dall'Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. In allegato il pdf del Decreto del 24 aprile 2014 diffuso dal Ministero dell'Ambiente Riferimenti normativi: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 aprile 2014 Disciplina delle modalità' di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché' specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legisla http://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/SISTRI-in-Gazzetta-il-nuovo-decreto-ministeriale/5c32a3ef-e48f-4769-9bac-d86104a32dcbtivo n. 152 del 2006. (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2014)

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