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  • Mantenimento figli maggiorenni: l'obbligo cessa da quando si dimostra la raggiunta indipendenza economica.

    In mancanza di elementi probatori che dimostrino una decorrenza precisa in ordine alla sopravvenuta autosufficienza economica del figlio maggiorenne, l'esclusione dell'assegno di mantenimento, a carico dell'obbligato, si verifica a partire dalla data della decisione e non da quella della domanda. A sancire tale principio di diritto è stata la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15500 dell'8 luglio 2014. Chiamata a pronunciarsi su una vicenda inerente l'esclusione dell'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento, richiesto dal padre, per via della condizione di autosufficienza economica raggiunta dalla figlia, ormai residente negli Stati Uniti e con un reddito da lavoro stabile, la Cassazione ha ritenuto congrue le motivazioni della Corte d'Appello, la quale ha escluso l'assegno sulla base del criterio dell'"attualità" della situazione. Il giudice a quo, infatti, ha ritenuto non provata una decorrenza, eventualmente anteriore, dell'autosufficienza economica della figlia, escludendo, quindi, l'assegno di mantenimento dalla data della decisione e non dalla domanda. Condiviso, del resto, dal Supremo Collegio anche il riferimento "alla natura alimentare dell'obbligo e all'impossibilità di ripetizione di quanto corrisposto". Così argomentando la Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16130.asp

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